Diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario (DIU) è un insieme di regole allo scopo di limitare gli effetti dei conflitti armati. Disciplina la conduzione delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti. È applicabile a ogni tipo di conflitto armato internazionale o non internazionale, indipendentemente dalla legittimazione e dalle ragioni del ricorso alla forza.

Obblighi delle parti in conflitto derivanti dal diritto internazionale umanitario

  • persone e beni civili non possono essere attaccati in nessuna circostanza. Le parti in conflitto devono sempre distinguere gli «obiettivi militari» dai civili o dai beni di carattere civile
  • l’attacco a obiettivi militari è vietato se si prevedono perdite sproporzionate tra la popolazione civile o danni sproporzionati a oggetti civili o all’ambiente. In caso di attacco, le parti in conflitto devono adottare tutte le misure possibili per proteggere la popolazione e i beni civili
  • l’impiego di civili come scudo di protezione è vietato l’abuso degli emblemi delle Convenzioni di Ginevra è vietato
  • le armi che colpiscono in maniera indifferenziata e provocano sofferenze inutili o gravi danni ambientali sono vietate. Rientrano tra queste le armi biologiche e chimiche, le armi laser accecanti o le palle che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano.

Fonti giuridiche del diritto internazionale umanitario

  • Le quattro Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi tutelano le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità: civili internati, prigionieri di guerra e altre persone vulnerabili non devono subire maltrattamenti, i feriti devono essere portati in salvo e curati
  • Il primo Protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione dell’Aia del 1907, la Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche del 1980 e i relativi Protocolli delimitano le modalità e i mezzi della guerra
  • La maggior parte degli obblighi relativi alla conduzione della guerra hanno carattere consuetudinario 

Norme applicabili in funzione della tipologia di conflitto

In una situazione di conflitto armato, compresa l’occupazione, tutte le parti in conflitto, ossia Stati e gruppi armati non statali, devono osservare il diritto internazionale umanitario:

  • nelle azioni militari tra Stati (conflitti armati internazionali) si applicano le quattro Convenzioni di Ginevra, il primo Protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione dell’Aia del 1907 e il pertinente diritto consuetudinario
  • nei conflitti armati non internazionali le norme convenzionali applicabili sono relativamente poche: si limitano infatti all’articolo 3 comune a tutte le Convenzioni di Ginevra, al secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 e al pertinente diritto consuetudinario  

Crimini di guerra

Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato da chiunque partecipi a un conflitto armato e non solo dalle parti in conflitto. Di regola, le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono considerate crimini di guerra. Si tratta in particolare di:

  • tortura e trattamenti inumani di prigionieri
  • stupro
  • attacchi alla popolazione civile
  • deportazione illegale di civili
  • presa di ostaggi
  • impiego di bambini soldato  

In caso di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, ogni Stato è tenuto a perseguire penalmente o a estradare in un altro Stato o deferire a una corte penale internazionale i presunti colpevoli affinché vengano perseguiti penalmente (principio aut dedere aut judicare).

Ultima modifica 11.07.2022

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