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Dipartimento federale degli affari esteri
Informazioni specifiche

Aiuto all’estero

I cittadini svizzeri e del Principato del Liechtenstein, che si trovano in una situazione di bisogno all’estero, possono chiedere consiglio e aiuto all’ambasciata svizzera o al consolato generale.

La "protezione consolare" della rappresentanza svizzera comprende principalmente prestazioni che non possono essere offerte da un’assicurazione viaggi. Per i viaggi all’estero, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) raccomanda di concludere un’assicurazione che assuma i costi supplementari in caso di salvataggio, cure mediche, rimpatrio e protezione giuridica.

La protezione consolare si attiva quando i mezzi dell’autoaiuto sono esauriti. In una situazione d’emergenza la rappresentanza elabora con la persona che chiede aiuto le possibilità di sostegno. La rappresentanza si basa sulla collaborazione costruttiva degli interessati che da ultimo decidono e agiscono in maniera indipendente e sotto la propria responsabilità.

L’aiuto del DFAE tiene conto delle esigenze del singolo caso, delle condizioni quadro locali e della situazione giuridica. Esso comprende ad esempio le seguenti prestazioni:

  • rilasciare un documento di viaggio provvisorio in caso di perdita del passaporto o della carta d’identità
  • aiutare a trasferire denaro dalla Svizzera all’estero
  • informare i servizi di salvataggio
  • pagare anticipi rimborsabili per il rientro in patria o le cure mediche
  • fornire contatti con medici, ospedali o servizi d’emergenza, visitare all’occorrenza e se possibile la persona malata o ferita in ospedale
  • organizzare rientri in patria
  • informare i familiari in caso di decesso; organizzare il rimpatrio della salma o la sua sepoltura
  • per i detenuti: informare i familiari; adoperarsi affinché i diritti del detenuto ad avere un difensore d’ufficio e se necessario un traduttore ufficiale siano rispettati; comunicare indirizzi di studi legali; visitare in prigione la persona detenuta; impegnarsi per un trattamento rispettoso della dignità umana e per la tutela dei diritti fondamentali durante la privazione della libertà.

Il DFAE non può:

  • rilasciare all’estero un passaporto all’aeroporto o chiedere un visto d’entrata o d’uscita
  • rilasciare duplicati di licenze di condurre o di circolazione
  • attivarsi quale filiale di agenzie viaggi, casse malati o banche
  • avviare accertamenti di polizia o indagini
  • prestare assistenza o cure mediche, fornire consulenza medica
  • assumere i costi per salvataggi, rimpatri, trasporti di malati e di salme
  • anticipare denaro per il pagamento di debiti e multe
  • far uscire dal carcere una persona detenuta
  • influire su una procedura giudiziaria all’estero
  • adottare provvedimenti che violano le norme giuridiche dello Stato ospite

Rimborso di spese ed emolumenti

Per legge, la rappresentanza all’estero deve fatturare le prestazioni richieste nell’ambito della protezione consolare

  • emolumenti in funzione del dispendio di tempo (CHF 150.- all’ora): in caso d’infortunio, malattia, decesso o arresto le prime quattro ore di lavoro sono gratuite; le prestazioni d’aiuto a favore di vittime di gravi crimini sono gratuite; in mancanza di mezzi gli emolumenti possono essere condonati;
  • le spese di rappresentanza sono rimborsabili. Dal momento che i costi in caso di salvataggio, cure mediche, rimpatrio per motivi sanitari, decesso o per gli onorari di avvocati in una controversia inattesa sono molto elevati, il DFAE raccomanda espressamente di concludere un’assicurazione viaggi.