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Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)
La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna è stata approvata il 18.12.1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) e persegue l’obiettivo di eliminare la discriminazione nei confronti delle donne in ogni settore.
La Convenzione
- contiene una definizione della discriminazione della donna
- impegna gli Stati firmatari ad astenersi da azioni discriminanti in base al sesso
- impegna gli Stati firmatari ad adottare provvedimenti per raggiungere l’uguaglianza in tutti i settori
- garantisce alla donna gli stessi diritti di cui gode l’uomo nella vita pubblica e politica, nell’acquisire una cittadinanza, nell’istruzione, nella vita professionale, nel sistema sanitario, nel diritto matrimoniale e in quello di famiglia.
Un Comitato sorveglia l’applicazione negli Stati firmatari, che si impegnano a fornire regolarmente un rapporto sui provvedimenti adottati.
Il Protocollo facoltativo del 6.10.1999 sulla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna garantisce alle donne la possibilità di presentare un ricorso individuale presso il Comitato. Nei casi di discriminazione più gravi, il Comitato si incarica anche di svolgere indagini.
Al momento, la Convenzione è stata ratificata da 185 Stati. La Svizzera vi ha aderito il 27.03.1997.
