Berna, Comunicato stampa, 20.03.2015

Il 1° aprile 2015, per decisione del Comitato misto dell’Accordo di libero scambio verranno aggiornati i prezzi di riferimento in base al protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati. Lo stesso giorno la Svizzera adeguerà anche i prezzi di riferimento per il commercio di prodotti agricoli trasformati con i Paesi terzi.

I prezzi di riferimento delle materie prime agricole concordati nel Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 stabiliscono i tetti massimi delle misure di compensazione dei prezzi (dazi sull’importazione e contributi all’esportazione) per il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE. A seguito dei cambiamenti intervenuti dopo l’ultimo aggiornamento (1° marzo 2014), i prezzi di riferimento saranno adeguati dopo la decisione del Comitato misto del 20 marzo 2015. Tenuto conto del calo dei prezzi delle materie prime nell’UE e della maggior stabilità dei prezzi interni in Svizzera, in parte aumentati, si osservano scostamenti più alti dei prezzi di riferimento per il latte in polvere, intero e scremato, il burro e le patate. Le differenze sono piuttosto marcate, seppur in misura inferiore, anche per quanto riguarda il grano tenero, la segale e la farina di grano tenero. Nessuna variazione, invece, per il grano duro, i prodotti a base di uova e i grassi vegetali. I nuovi prezzi di riferimento verranno applicati a partire dal 1° aprile 2015.

Il protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) è stato riveduto nell’ambito degli Accordi bilaterali II. Esso disciplina, per il commercio bilaterale Svizzera-UE, la compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati, ad esempio cioccolato, biscotti e altri prodotti da pasticceria, caramelle, minestre, salse, paste alimentari, gelati e caffè solubile. Secondo il protocollo n. 2 i prezzi di riferimento delle materie prime agricole vengono verificati almeno una volta all’anno dal Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 e, se necessario, adeguati.

Contemporaneamente all’entrata in vigore dei nuovi prezzi di riferimento ovvero delle differenze di prezzo per il commercio con l’UE, il Consiglio federale adegua anche le differenze di prezzo applicate nel commercio con i Paesi terzi. Le differenze di prezzo applicabili per il commercio con l’UE o con i Paesi terzi sono stabilite nelle ordinanze che attuano la legge federale sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72, la cosiddetta «legge sul cioccolato»).


Indirizzo per domande:

Protocollo n. 2: Gabriel Spaeti, capo del settore Circolazione internazionale delle merci, SECO, tel. +41 58 465 15 36

Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972:
Christian Etter, ambasciatore, capo del campo di prestazioni Servizi specializzati economia esterna, SECO, tel. +41 58 464 08 62


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Ultima modifica 19.07.2023

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