Berna, Comunicato stampa, 24.06.2015

Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP) e della relativa ordinanza, vietando così da tale data le imprese di mercenari in Svizzera. Le imprese che forniscono prestazioni di sicurezza all’estero saranno inoltre soggette a un obbligo di dichiarazione preliminare.

Obbligo di dichiarare prestazioni di sicurezza private (foto a scopo illustrativo) ©

La nuova legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) contribuisce a preservare la neutralità del nostro Paese e a garantire il rispetto del diritto internazionale. Si applica alle imprese che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza all'estero o che in Svizzera esercitano attività correlate a simili prestazioni. La nuova legge è applicabile anche alle autorità federali che incaricano imprese di sicurezza di svolgere determinati compiti di protezione all'estero e a imprese con sede in Svizzera che controllano imprese di sicurezza attive all'estero.

Divieto di partecipazione a conflitti armati

Alle imprese di sicurezza con sede in Svizzera è vietato partecipare direttamente alle ostilità di un conflitto armato all'estero. Il divieto del mercenarismo comprende in particolare il reclutamento, la formazione e la messa a disposizione di personale in Svizzera e all'estero, nonché le attività che favoriscono gravi violazioni dei diritti umani. È vietata, ad esempio, la gestione di un carcere in uno Stato in cui si ricorre notoriamente alla tortura.

Obbligo di dichiarare prestazioni di sicurezza private

Ogni impresa che intende fornire prestazioni di sicurezza private all'estero deve dichiararlo preventivamente all'autorità competente, ossia alla Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Sottostanno all'obbligo, ad esempio, la protezione di persone e la custodia di beni e immobili se avvengono in luoghi o situazioni delicati, ma anche i controlli di persone e la custodia di detenuti. La Direzione politica del DFAE decide entro un termine di 14 giorni se l'attività dichiarata richiede l'avvio di una procedura di esame e la vieta se risulta contraria agli obiettivi specificati nella legge.

Diverse misure di controllo garantiscono l'attuazione efficace della legge: in determinate circostanze la Direzione politica del DFAE può ispezionare senza preavviso i locali commerciali dell'impresa e prendere visione dei documenti. Le violazioni della legge sono punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Procedura semplificata per prestazioni di routine

Le disposizioni esecutive prevedono una procedura di notificazione semplificata per determinati casi: si tratta di prestazioni di servizi di routine, come la protezione di un supermarket o di una fabbrica di scarpe in un contesto delicato.


Informazioni supplementari:

I documenti relativi al presente comunicato stampa sono reperibili sul sito del DFGP


Indirizzo per domande:

Marc Schinzel , Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 35 41
Fulvio Massard, Direzione politica DFAE, T +41 58 462 54 82


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Ultima modifica 19.07.2023

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