Comunicato stampa, 27.06.2019

Il Consiglio federale intende coinvolgere in modo più mirato il Parlamento nei progetti di «soft law». Pur non essendo giuridicamente vincolante, la cosiddetta soft law può infatti avere effetti a livello politico. In adempimento del postulato 18.4104, il Consiglio federale sottolinea come la soft law sia assurta a strumento che interviene nella regolazione delle relazioni internazionali. Il 26 giugno ha adottato il relativo rapporto, in cui vengono illustrate possibili soluzioni per consentire un coinvolgimento più mirato del Parlamento nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e dalla capacità di azione della Svizzera in materia di politica estera. In particolare, il Consiglio federale vuole migliorare l’informazione e i rapporti sulla soft law destinati al Parlamento e, su tale base, intensificare l’interazione con quest’ultimo.

Negli ultimi anni la soft law è diventata uno strumento di regolazione delle relazioni internazionali. Essa offre un’opportunità per la Svizzera, in quanto, malgrado l’indebolimento del sistema multilaterale, contribuisce, facendo leva sul consenso, all’evoluzione dell’ordine internazionale e permette di reagire rapidamente alle nuove sfide globali. Al contempo, però, è anche una sfida, in particolare per quanto concerne la partecipazione del Parlamento alla politica estera. Per questo il Consiglio federale ritiene che sia fondamentale creare i presupposti necessari affinché il Parlamento possa inquadrare meglio gli strumenti di soft law e, su tale base, far valere in modo più mirato i suoi diritti di partecipazione.

Impostazione dei diritti di partecipazione del Parlamento in politica estera
Politica estera e politica interna sono strettamente collegate; per questo i diritti di partecipa-zione del Parlamento alla politica estera sono stati via via ampliati. Per difendere gli interessi della Svizzera in un contesto internazionale dinamico occorre trovare un equilibrio tra le possibilità di partecipazione del Parlamento e la capacità della Svizzera di agire in politica estera. In tale contesto, il criterio del carattere essenziale previsto dalle basi legali vigenti risulta fondamentale per definire il coinvolgimento del Parlamento nei progetti di soft law. Infatti, vista la grande quantità di strumenti di soft law e considerati i tempi ridotti di consultazione delle Consigliere e dei Consiglieri alle Camere federali, una partecipazione generale sarebbe pratica-mente impossibile.

Proposte del Consiglio federale
Il Consiglio federale ritiene che non siano necessarie nuove basi legali. È infatti possibile otte-nere un maggiore coinvolgimento del Parlamento utilizzando gli strumenti giuridici esistenti, informando dettagliatamente il Legislativo sui progetti di soft law e coinvolgendolo per tempo. A tal fine il Consiglio federale prevede tre misure per migliorare l’informazione del Parlamento e l’interazione con quest’ultimo in merito alla soft law. In particolare si mira a consultare maggiormente i parlamentari, a fornire loro migliori documenti informativi e a informarli regolar-mente sui pertinenti progetti di soft law. L’obiettivo è garantire una migliore attuazione dei diritti di partecipazione del Parlamento alla politica estera nel settore della soft law e, in generale, rafforzare la fiducia tra il l’Esecutivo e il Legislativo in materia di relazioni esterne.

Che cos’è la soft law?
Il concetto di soft law comprende una grande varietà di strumenti internazionali. Ad accomunare le varie forme di soft law è il fatto che esse non sono giuridicamente vincolanti («soft»), ma fissano determinate regole comportamentali («law»). Pertanto, a differenza del diritto internazionale, la soft law non genera obblighi internazionali, motivo per cui gli Stati non possono essere ritenuti legalmente responsabili della sua violazione. Gli Stati che rinunciano ad attuarla rischiano al massimo sanzioni politiche.


Rapporto(pdf, 913kb)


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Ultima modifica 19.07.2023

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