Nel settembre 2014 l'Assemblea federale ha approvato una revisione della legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada e della legge federale sul trasporto di viaggiatori. L'approvazione ha reso necessario adeguare anche le pertinenti ordinanze. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore all'inizio dell'anno prossimo, tengono conto dell'evoluzione del diritto europeo. La Svizzera potrà così applicare prescrizioni giuridiche equivalenti a quelle dell'UE, consolidando a lungo termine la sua partecipazione al mercato europeo dell'autotrasporto.
La principale modifica riguarda l'obbligo della licenza. Dal gennaio 2016 vi saranno sottoposti tutti gli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate. Attualmente in Svizzera la licenza è obbligatoria soltanto a partire da 6 tonnellate. Le imprese con veicoli di peso compreso fra 3,5 e 6 tonnellate hanno due anni di tempo per ottenerla.
Sarà inoltre completato il registro elettronico delle autorizzazioni di accesso e delle infrazioni. La persona che adempie i requisiti di onorabilità e di capacità professionale per conto di un'impresa di autotrasporto vi figurerà con la funzione di «gestore dei trasporti». A livello penale sono state aumentate le sanzioni pecuniarie.
È stato invece abbassato l'ammontare di capitale proprio e di riserve richiesto nell'ordinanza per provare la capacità finanziaria di un'impresa di trasporto su strada, la quale costituisce uno dei requisiti da adempiere per ottenere la licenza. In futuro saranno necessari 11 000 franchi per il primo veicolo e 6000 franchi per ogni veicolo ulteriore, contro gli attuali 14 400 e 8000 franchi. L'adeguamento è giustificato dal calo del tasso di cambio dell'euro.
Registro nazionale dei viaggiatori senza titolo di trasporto valido
Nell'ambito della revisione delle leggi, il Parlamento ha inoltre creato una base legale esplicita che autorizza gli operatori del trasporto pubblico a predisporre un registro nazionale dei viaggiatori sprovvisti di titolo di trasporto valido. Gli aspetti legati al trattamento, all'accesso e alla sicurezza dei dati sono stati precisati nell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori. Tenuto conto del principio di proporzionalità, occorre vigilare affinché i dati siano accessibili solo agli aventi diritto e che il numero di questi ultimi sia limitato allo stretto necessario.
Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada(pdf, 222kb)
Ordinanza sul trasporto di viaggiatori(pdf, 182kb)
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali(pdf, 104kb)
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