Le basi legali per la gestione dell'offerta di formaggio restano invariate

Comunicato stampa, 21.06.2017

La normativa sulla gestione dell'offerta di formaggio a denominazione d'origine non subisce modifiche. Nelle circostanze attuali non si ritiene opportuno allinearla a quella dell'Unione europea. Questo è quanto emerge dal Rapporto approvato dal Consiglio federale il 21 giugno 2017 in adempimento del Postulato Bourgeois nel quale sono state messe a confronto le condizioni quadro legali.

Con il suo postulato (16.3050) il Consigliere nazionale PLR Jacques Bourgeois ha incaricato il Consiglio federale di mettere a confronto le condizioni quadro legali per la gestione dell'offerta di formaggio vigenti negli Stati membri dell'UE e in Svizzera nonché di indicare le conclusioni da trarre. Il rapporto, nel frattempo approvato, analizza le basi legali pertinenti e la loro applicazione, sulla base del diritto pubblico e privato, in Svizzera e negli Stati membri dell'UE.

Le misure europee ed elvetiche tese ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato hanno molti punti in comune. Sono possibili soltanto se esiste un'organizzazione rappresentativa per il formaggio in questione e sono a tempo determinato. In base al diritto europeo, finora, soltanto due Stati membri dell'UE - Italia e Francia - hanno adottato norme per la gestione dell'offerta di formaggio a denominazione d'origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).

In Svizzera, laddove si verifichino sviluppi straordinari del mercato, il Consiglio federale può dichiarare vincolanti anche per i non membri di un'organizzazione le norme di diritto privato per gestire l'offerta di formaggio DOP o IGP.

 

 

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