Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti obbliga gli Stati parte a impedire e a punire la tortura. La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984. La Svizzera vi ha aderito il 2 febbraio 1986.
La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) obbliga gli Stati parte a prendere tutti i provvedimenti necessari per impedire e punire gli atti di tortura e i trattamenti crudeli e a proteggere le persone detenute da attacchi contro la loro integrità fisica e psichica.
La Convenzione sancisce tra l’altro i seguenti diritti
- divieto assoluto di tortura
- divieto di estradizione di una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni per ritenere che in tale Stato essa rischi di essere sottoposta a tortura (principio del «non-refoulement» o non respingimento)
- definizione dettagliata di tortura
- disciplinamento della pena per le persone che compiono atti di tortura e della loro estradizione
- disciplinamento della prevenzione e dell’individuazione di casi di tortura
La Convenzione contro la tortura è stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984 ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987. La Svizzera vi ha aderito il 2 febbraio 1986. La Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese il 26 giugno 1987.
Meccanismo di controllo
Gli Stati parti della Convenzione devono riferire regolarmente al Comitato contro la tortura, l’organo di controllo competente, sulle misure adottate per adempiere agli obblighi assunti.
Il primo rapporto sull’attuazione della Convenzione è dovuto un anno dopo la sua entrata in vigore; successivamente si applica un ciclo quadriennale. Dal 1994 il Comitato adotta osservazioni conclusive e raccomandazioni.
Nel maggio 2014 la Svizzera ha redatto il suo settimo rapporto sull’attuazione della Convenzione contro la tortura secondo la procedura semplificata (« Simplified Reporting Procedure »), ossia sulla base di un elenco di quesiti del Comitato. Il Comitato ha poi esaminato il rapporto nel corso della sua 55ª sessione, il 3 e 4 agosto 2015, e il 13 agosto 2015 ha trasmesso alla Svizzera le sue osservazioni conclusive e raccomandazioni.
Nel luglio 2019 la Svizzera ha presentato il suo ottavo rapporto periodico sull’attuazione della Convenzione contro la tortura. Il Comitato ha esaminato il rapporto durante la sua 77ª sessione, il 12 e 13 luglio 2023, e il 24 luglio 2023 ha trasmesso alla Svizzera le sue osservazioni conclusive e raccomandazioni.
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile dei rapporti statali della Svizzera sull’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione contro la tortura.
Altri meccanismi di controllo
Come complemento ai rapporti nazionali, il Comitato contro la tortura può avviare una procedura d’inchiesta (art. 20 CAT) se sospetta una pratica sistematica della tortura. La Convenzione prevede inoltre la possibilità di avviare una procedura di comunicazione interstatale (art. 21 CAT) o una procedura di comunicazione individuale (art. 22 CAT) facoltative.
La Svizzera ha riconosciuto la competenza del Comitato a trattare le procedure di comunicazione interstatali e individuali.
Protocollo facoltativo
Il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, approvato il 18 dicembre 2002 dall’Assemblea generale dell’ONU, prevede una procedimento di prevenzione nel cui ambito organi nazionali e internazionali visitano ed esaminano periodicamente i penitenziari a scopo preventivo. Il Protocollo facoltativo è entrato in vigore il 22 giugno 2006.
Il 24 settembre 2009 la Svizzera ha ratificato il Protocollo facoltativo, che è entrato in vigore per il nostro Paese il 24 ottobre 2009.
Indice
Link
- Convenzione dell'ONU contro la tortura (UFG)
- Messaggio concernente la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 30 ottobre 1985
- Messaggio concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti