Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie tutela i lavoratori e le lavoratrici migranti e i loro familiari. È stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1990 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2003. La Svizzera non ha né firmato né ratificato questa Convenzione.
La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie mira a tutelare, indipendentemente dal loro statuto migratorio, i lavoratori e le lavoratrici migranti, nonché le relative famiglie, dallo sfruttamento e dalle violazioni dei diritti umani.
CMW
La Convenzione ribadisce i diritti fondamentali contemplati nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni internazionali sui diritti umani.
Definisce i diritti civili e politici dei lavoratori e delle lavoratrici migranti (p. es. il diritto di informare le autorità consolari in caso di arresto) tenendo conto della loro particolare situazione e contiene disposizioni riguardanti le violazioni della legislazione in materia di migrazione nonché divieti (tra cui il divieto di espulsione collettiva).
Inoltre, sancisce i diritti economici, sociali e culturali dei lavoratori e delle lavoratrici migranti – per esempio il diritto ai servizi medici minimi necessari o all’istruzione per i figli – tenendo conto della loro particolare situazione.
La Convenzione è stata adottata dall’ONU il 18 dicembre 1990 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2003. La Svizzera non l’ha né firmata né ratificata.
Meccanismo di controllo
Il Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie vigila sull’attuazione degli obblighi da parte degli Stati che aderiscono alla Convenzione. Gli Stati parte devono presentare rapporti periodici sui provvedimenti attuativi delle disposizioni della Convenzione nonché documentare i progressi compiuti e le difficoltà incontrate.
Ogni Stato parte deve inoltrare al Comitato il primo rapporto sull’attuazione della Convenzione entro un anno dall’entrata in vigore di quest’ultima, dopodiché i rapporti vanno presentati a cadenza quinquennale.
Altri meccanismi di controllo
Oltre a sottoporre rapporti nazionali, gli Stati parte possono anche riconoscere al Comitato la competenza in materia di procedura di comunicazione individuale e interstatale. Tale meccanismo non è tuttavia ancora entrato in vigore, poiché meno di dieci Stati hanno dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato in quest’ambito.