L’Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI, RS 142.209) e il Codice dei visti definiscono l’importo degli emolumenti per i visti. Gli emolumenti sono riscossi nella moneta stabilita dalla rappresentanza svizzera.
Gli emolumenti vanno versati al momento della presentazione della domanda. Gli importi versati non vengono rimborsati in caso di ritiro o di rifiuto della domanda.
La rappresentanza svizzera si riserva il diritto di adeguare gli importi in funzione dell’evoluzione dei corsi di cambio.