Per le Svizzere e gli Svizzeri all’estero si applicano disposizioni speciali in materia di cittadinanza, obbligo di prestare servizio militare e assicurazioni sociali.
Ulteriori disposizioni del diritto interno
Una persona domiciliata all’estero può acquistare la cittadinanza svizzera nei seguenti casi:
- per nascita (discendenza paterna o materna)
- per adozione (se la persona è adottata prima della maggiore età da una Svizzera o da uno Svizzero)
- per naturalizzazione con procedura agevolata
- per reintegrazione
La naturalizzazione agevolata
Una persona domiciliata all’estero può presentare domanda di naturalizzazione con procedura agevolata attraverso la rappresentanza competente. Questa procedura viene adottata in particolar modo:
per i figli di un genitore svizzero che non hanno ancora la cittadinanza svizzera;
per il/la coniuge straniero/a di una Svizzera o di uno Svizzero all’estero. Se la coppia omosessuale registrata risiede all’estero, non è possibile procedere a una naturalizzazione.
La Confederazione ha la competenza esclusiva in materia di naturalizzazione agevolata. La domanda deve essere presentata alla rappresentanza competente.
Perdita e svincolo dalla cittadinanza svizzera
Una bambino o un bambino nato all’estero da almeno un genitore svizzero deve essere stato notificato a un’autorità svizzera (per es. rappresentanza nel rispettivo Paese) o deve aver dichiarato di voler conservare la cittadinanza svizzera al più tardi al compimento di 22 anni (diritto di opzione). In caso contrario questa persona perderà la cittadinanza acquistata con la nascita.
I cittadini svizzeri domiciliati all’estero possono richiedere di essere svincolati dalla cittadinanza svizzera se possiedono o se è stata loro assicurata la cittadinanza di un altro Stato. La domanda di svincolo va presentata alla rappresentanza competente.
Obbligo di prestare servizio militare
In Svizzera vige l’obbligo militare generale (servizio militare o servizio civile sostitutivo). I cittadini svizzeri che vivono in Svizzera sono soggetti all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni.
I cittadini svizzeri che vivono e lavorano all’estero non sono soggetti all’obbligo di servizio militare in tempo di pace, tuttavia possono assolverlo su base volontaria.
Ai sensi del diritto svizzero, le persone svizzere con doppia cittadinanza che hanno adempito i loro obblighi militari nell’altro Paese d’origine sono esonerati dall’obbligo di prestare servizio militare in Svizzera.
I cittadini svizzeri che sono domiciliati e lavorano all’estero possono annunciarsi volontariamente per il reclutamento ai fini dell’assolvimento della scuola reclute e dei servizi d’istruzione.
Obbligo di prestare servizio militare per le persone con doppia cittadinanza
Il Paese di domicilio di uno Svizzero o di una Svizzera determina la portata dei suoi obblighi militari:
- se la persona vive in Svizzera è a tutti gli effetti soggetta all’obbligo di prestare servizio militare
- se la persona vive e lavora all’estero e ha adempito gli obblighi militari nell’altro Paese d’origine (servizio militare o prestazioni finanziarie sostitutive) è esonerata dall’obbligo di prestare servizio militare personale in Svizzera. La persona in questione dovrà, invece, versare alla Confederazione la tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Assicurazioni sociali e Svizzere e Svizzeri all’estero
In linea di principio sono soggette al sistema di sicurezza sociale svizzero tutte le persone che sono domiciliate e/o svolgono un’attività lucrativa in Svizzera. Alcune categorie di persone domiciliate all’estero possono, a determinate condizioni, essere incluse nelle assicurazioni sociali o aderirvi. Tale accordo non riguarda l’aiuto sociale.
Le rappresentanze competenti forniscono su richiesta informazioni concernenti le assicurazioni sociali che offrono servizi a Svizzere e Svizzeri all’estero.
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC) e l'Unione Europea concluso il 21 giugno 1999, a cui hanno aderito anche gli Stati dell’AELS, disciplina il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale nei rami vecchiaia, invalidità, decesso, malattia, maternità, infortuni e disoccupazione e integra in tal modo le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone.
Le disposizioni dell’ALC si applicano alle cittadine e ai cittadini svizzeri che risiedono sul territorio di una delle parti contraenti.
Assicurazione malattie e infortuni
Di norma le persone che vivono o svolgono un’attività lucrativa in Svizzera sono tenute ad assicurarsi contro le malattie e gli infortuni. In linea di massima spetta alle Svizzere e agli Svizzeri all’estero fare in modo di avere una copertura assicurativa privata adeguata.
Assicurazione malattie/infortuni, Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Link
Legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
Ordinanza sui controlli militari
Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Legge federale sull’assicurazione malattie