In caso di perdita della cittadinanza svizzera
- per perenzione: ossia per nascita all’estero non comunicata alla rappresentanza svizzera competente entro il termine previsto e non iscritta nel registro svizzero dello stato civile (cfr. FAQ della SEM), oppure
- per svincolo: ossia in seguito a una richiesta volontaria di svincolo dalla cittadinanza svizzera, oppure
- in seguito al matrimonio di una Svizzera con un cittadino straniero prima del 1° gennaio 1992 (a meno che non sia stata firmata una dichiarazione di mantenimento della cittadinanza svizzera),
è possibile presentare, in virtù dell’articolo 27 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit), una domanda di reintegrazione nella cittadinanza svizzera entro un termine di dieci anni dalla perdita della cittadinanza. Dopo la scadenza di tale termine, la reintegrazione è possibile solo dopo un soggiorno di tre anni in Svizzera.