L’articolo 42 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, RS 741.51) prevede che i conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:
- di una licenza di condurre nazionale valevole, o
- di una licenza di condurre internazionale valevole [secondo la Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli (RS 0.741.11) o la Convenzione sulla circolazione stradale (RS 0.741.10)] e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.