Dovete presentare, in Svizzera o all’estero, un atto pubblico. Per esempio: una decisione giudiziaria o amministrativa, un atto notarile, un estratto del casellario giudiziale, un estratto del registro di commercio ecc. Prima che un atto pubblico possa essere utilizzato in uno Stato diverso da quello che l’ha rilasciato, generalmente è necessario autenticarne l’origine.
Numerosi Stati hanno firmato un trattato che semplifica l’autenticazione degli atti pubblici destinati a essere utilizzati all’estero: la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, detta anche «Convenzione sull’apostille». Quando è applicabile, tale convenzione riduce la procedura di autenticazione a una sola formalità: l’emissione di un’apostille da parte di un’autorità designata nello Stato nel quale l’atto pubblico è stato rilasciato.