Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori non sono uniti in matrimonio può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 51 capoverso 2 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit):
se il padre era già svizzero al momento della nascita del figlio;
se sussiste un rapporto di filiazione con il padre (riconoscimento del figlio o sentenza di paternità) prima che il figlio abbia compiuto la maggiore età;
se ha vincoli stretti con la Svizzera.
Secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera (ordinanza sulla cittadinanza, OCit), ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
Inoltre, la naturalizzazione agevolata è concessa a condizione che la persona richiedente osservi la sicurezza e l’ordine pubblici, rispetti i valori della Costituzione federale, partecipi alla vita economica o acquisisca una formazione, incoraggi e sostenga l’integrazione dei membri della famiglia e non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Anche gli eventuali figli minorenni del richiedente possono essere inclusi nella domanda.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in merito alle domande di naturalizzazione agevolata.
Se siete in possesso di questi requisiti, rivolgetevi alla rappresentanza svizzera competente per il vostro luogo di domicilio all’estero per ottenere le informazioni e i moduli necessari.