Tutti i detentori di una licenza di condurre svizzera che si domiciliano all’estero devono annunciare la loro partenza alla Sezione della circolazione competente (art. 26 al. dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). La licenza di condurre svizzera deve in regola generale essere cambiata in seguito all’estero con una equivalente del paese d’accoglienza.
L’articolo 27 OAC indica che certi detentori di licenza di condurre svizzera devono sottomettersi a un controllo medico periodico. Se la Sezione della circolazione competente in Svizzera non è informata della presa di domicilio all’estero della persona concernente e che un indirizzo di domicilio in Svizzera è indeterminato, la convocazione per questo controllo obbligatorio si farà in principio con una pubblicazione nel foglio ufficiale. Se questa convocazione resta senza risposta e che il certificato medico richiesto non è consegnato nei termini, la Sezione della circolazione procederà in principio a un ritiro della licenza di condurre svizzera con una pubblicazione nel foglio ufficiale e l’iscrizione nel sistema di ricerca informatico della polizia (RIPOL).
La preghiamo di annunciare la vostra partenza dalla Svizzera alla Sezione della circolazione competente e indirizzarvi a quest’ultima per delle informazioni complementarie.
Associazione dei servizi della circolazione (ASA)
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, RS 741.51)
Convertire la licenza di condurre svizzera dopo il trasferimento all’estero