Quali sono i compiti delle/degli specialiste/i consolari?

  • Fornire servizi relativi al registro degli Svizzeri all’estero e ai documenti d’identità
  • Controllare e trattare le richieste di visto
  • Occuparsi di pratiche di stato civile e di domande di naturalizzazione
  • Prestare assistenza nel campo della protezione consolare e dell’aiuto sociale
  • Fornire consulenza e sostegno alle Svizzere e agli Svizzeri all’estero o di passaggio nel Paese straniero
  • Gestire la contabilità
  • Eseguire molteplici compiti amministrativi finalizzati al buon funzionamento della rappresentanza

Che cosa ci si deve aspettare quando si svolge questa professione?

  • Ricco ventaglio di incontri professionali e personali
  • Lavoro in un ambiente internazionale
  • Sfide professionali sempre nuove
  • Cambiamento dell’ambiente di lavoro a intervalli regolari in virtù dell’obbligo di trasferimento
  • Sfide legate alla famiglia di accompagnamento: problemi di salute, occupazione del partner, scuola ed educazione dei figli 
  • Necessità di ricostruire la propria rete di relazioni sociali a ogni trasferimento
  • Conciliazione di vita professionale e vita privata
  • Condizioni di lavoro e di vita talvolta difficili / Vita in Paesi che presentano elevati rischi

È facile conciliare vita professionale e vita privata?

Lavorare nei Paesi di tutto il mondo comporta per le specialiste e gli specialisti consolari sfide entusiasmanti, che tuttavia possono rivelarsi un vero e proprio ostacolo per il contesto familiare delle persone trasferibili. Il lavoro quotidiano richiede un impegno personale che si protrae ben oltre i normali orari di ufficio, il che rende necessaria una gestione flessibile del tempo libero e della vita familiare da parte delle collaboratrici e dei collaboratori. A ciò si aggiunge l’obbligo di trasferimento, in base al quale ogni quattro anni le collaboratrici e i collaboratori, e le rispettive famiglie, devono lasciare l’ambiente a cui si sono appena adattati e trasferirsi in un altro Paese, spesso sconosciuto, ricominciando tutto da zero. Le collaboratrici e i collaboratori si trovano ad affrontare sfide come:

  • il fatto di vivere in Paesi con difficili condizioni di sicurezza
  • la carente assistenza sanitaria
  • la separazione da famiglia e amici
  • il cambiamento di scuola per i figli
  • la vita in condizioni climatiche estreme

Naturalmente è possibile conciliare vita privata e professionale. È fondamentale coinvolgere il proprio partner nei piani di carriera fin dall'inizio, discutere in dettaglio le sfide future e prendere una decisione comune su un nuovo stile di vita. È bene sapere che il DFAE tiene conto, per quanto possibile, delle esigenze delle famiglie che si accompagnano nelle decisioni di trasferimento e contribuisce in modo significativo alle spese supplementari, come quelle per l'istruzione dei figli.

Come si comporta il DFAE in caso di unioni domestiche tra persone dello stesso sesso?

Il DFAE persegue una dichiarata politica di non discriminazione.

Nell’ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale, le unioni tra persone delle stesso sesso sono trattate allo stesso modo delle unioni tra persone di sesso diverso, per esempio per quanto riguarda il diritto alle indennità per il soggiorno all’estero e gli assegni familiari. In alcuni luoghi d’impiego all’estero le persone di accompagnamento dello stesso sesso possono incontrare difficoltà a livello legale o sociale a causa delle condizioni locali.

Le esigenze di servizio del DFAE in qualità di datore di lavoro prevalgono in tutte le decisioni di trasferimento, ma, laddove possibile, si cerca di tenere conto delle esigenze familiari.

Che cosa significa «obbligo di trasferimento»?

Sottostanno all’obbligo di trasferimento le collaboratrici e i collaboratori del DFAE delle carriere «Diplomazia», «Cooperazione internazionale», e «Affari consolari, gestione e finanze (KBF)» come pure le specialiste e gli specialisti consolari. L’obbligo di trasferimento implica spostamenti regolari, ogni 3-4 anni, in Svizzera o all’estero. La suddivisione tra impieghi presso la Centrale e all’estero varia da una carriera all’altra e, naturalmente, da una persona all’altra.

  • Carriera «Cooperazione internazionale»: circa 1/3 all’estero e 2/3 in Svizzera
  • Carriera «Diplomazia»: circa 2/3 all’estero e 1/3 in Svizzera
  • Carriera «Affari consolari, gestione e finanze (KBF)»: a parte qualche eccezione, le collaboratrici e i collaboratori che seguono una carriera «KBF» lavorano all’estero per tutto il periodo della loro permanenza al DFAE.
  • Le specialiste e gli specialisti consolari: la maggior parte delle specialiste e degli specialisti consolari lavora all’estero durante tutta la propria carriera al DFAE. È anche possibile un impiego della durata di quattro anni in Svizzera. 

Come si svolge il processo di reclutamento?

Il processo di reclutamento si suddivide in due fasi:

la prima è una fase di selezione, durante la quale le candidature vengono valutate sulla base di criteri formali (possesso della cittadinanza svizzera, reputazione impeccabile) ma anche tenendo conto dell’esperienza lavorativa e/o all’estero, delle competenze linguistiche e della formazione;

durante la seconda fase, invece, le persone selezionate partecipano a prove di lavoro e poi, a seconda dei risultati, a un colloquio personale (online o in presenza) e a test linguistici (Se la candidata o il candidato non dispone di certificati di conoscenza risalenti al massimo a due anni prima).

 La decisione finale viene presa entro 3 mesi dalla ricezione delle candidature. 

Quale diploma bisogna possedere per candidarsi?

Per candidarsi alla posizione di specialista consolare è necessario aver completato una formazione commerciale di base.

Per la posizione di specialista consolare sono particolarmente auspicate le candidature di persone con diversi anni di esperienza nell’amministrazione pubblica, soprattutto a livello comunale, municipale o cantonale. Per il successo di una candidatura sono inoltre determinanti le competenze linguistiche delle candidate e dei candidati, il loro percorso e le esperienze acquisite.

La mia o il mio partner può lavorare nel Paese di destinazione?

Grazie agli accordi bilaterali, in molti Paesi ospiti le persone di accompagnamento hanno la possibilità di richiedere un permesso di lavoro e, nel caso in cui il mercato del lavoro locale lo consenta, di svolgere un’attività lavorativa. Tuttavia, nell’esercizio effettivo della professione all’estero possono sorgere delle difficoltà. La situazione va esaminata caso per caso.

Il DFAE è consapevole del fatto che per molte persone di accompagnamento è importante esercitare una professione. Per questo il Dipartimento offre un’ampia gamma di misure per promuovere le possibilità di impiego. Per maggiori informazioni rivolgersi al Family Office.

family-office@eda.admin.ch

Le specialiste e gli specialisti consolari possono mantenere eventuali altre cittadinanze?

Dal 1° gennaio 2017 tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento possono mantenere eventuali altre cittadinanze.

Art. 24 cpv. 2 OPers

È necessario un esame medico di idoneità?

Il personale trasferibile è soggetto all’obbligo di trasferimento e viene assegnato ogni 3-4 anni a un’altra sede all’estero. Dal momento che non è sempre possibile garantire un’assistenza medica ottimale in loco, in virtù dell’obbligo di diligenza del datore di lavoro l’impiego in taluni Paesi presuppone un esame medico di idoneità.

L’ammissione alla formazione è subordinata all’idoneità medica, che viene verificata da un apposito istituto partner dell’Amministrazione federale.

Viene effettuato un controllo di sicurezza relativo alle persone?

Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, può essere effettuato un controllo di sicurezza relativo alle persone.

L’obiettivo del controllo di sicurezza relativo alle persone è di appurare che la persona in esame non comporti alcun rischio per la sicurezza del DFAE o della Svizzera. È necessario il consenso della persona interessata, in assenza del quale il controllo non potrà essere effettuato.

Il servizio specializzato Protezione dei dati, trasparenza e sicurezza dell’informazione è a vostra disposizione per ulteriori informazioni: informationssicherheit@eda.admin.ch

Cosa offre il DFAE?

In quanto parte dell’Amministrazione federale, il DFAE offre condizioni di lavoro interessanti.

Quanto guadagna una persona candidata en formazione?

La retribuzione del personale trasferibile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si compone di uno stipendio di base e di prestazioni complementari note come prestazioni all’estero.

Lo stipendio di base dipende dalla classe di stipendio (CS) della candidata o del candidato e dal suo numero di anni di esperienza professionale pertinente. Il conteggio viene fatto sulla base delle direttive dell’Ufficio federale del personale (UFPER). Troverete esempi concreti di calcolo sul sito web di UFPER nel documento “Il sistema salariale dell’Amministrazione federale”.

Le prestazioni all’estero variano a seconda del luogo d’impiego, della funzione e della situazione familiare delle collaboratrici o dei collaboratori. Servono a compensare sia le spese materiali direttamente collegate all’impiego all’estero, sia gli svantaggi immateriali per la o il dipendente, la sua persona di accompagnamento e i suoi figli, causati dal ritmo dei trasferimenti.

Una volta conclusa la formazione, la retribuzione non dipende soltanto dal futuro luogo d’impiego (alla Centrale o all’estero), ma anche dalla classe di stipendio relativa alla funzione ottenuta.

In cosa consistono le prestazioni all’estero?

Per compensare gli inconvenienti immateriali connessi a un impiego all’estero vengono versate alcune indennità. Nello specifico, si tratta dell’«indennità per inconvenienti» se le condizioni di vita sono (molto) più difficili all’estero che in Svizzera, e dell’«indennità per mobilità» versata a partire dal terzo trasferimento.

Vengono indennizzate anche le spese derivanti dall’impiego all’estero (spese per il trasferimento, per acquistare equipaggiamenti e attrezzature, per la gestione dell’economia domestica, supplementi per le persone di accompagnamento e costi di formazione dei figli).

Nel caso di un trasferimento all'estero con una persona di accompagnamento (coniuge o partner), lo stipendio del richiedente è generalmente la principale fonte di reddito familiare.

In caso di trasferimento all’estero vengono effettuate deduzioni sullo stipendio?

Il fatto che le collaboratrici e i collaboratori all’estero siano esonerati dal pagamento delle imposte cantonali e comunali (in virtù di accordi internazionali) viene compensato da una deduzione sul loro stipendio.

Il personale all’estero contribuisce alle proprie spese di alloggio e a quelle accessorie. Le deduzioni si basano sulle dimensioni del nucleo familiare e sulla media degli affitti a Berna.

Lo stipendio di base rimane invariato a prescindere dal luogo d’impiego?

È previsto un adeguamento al potere d’acquisto che tiene conto dei prezzi più elevati o più bassi (nella maggioranza dei casi) nel luogo d’impiego rispetto a Berna.

È possibile negoziare lo stipendio?

No, la negoziazione dello stipendio potrebbe compromettere la trasparenza e la parità di trattamento dei salari al DFAE.

È possibile avere, prima di candidarsi, un colloquio per ottenere dei consigli?

Le specialiste e gli specialisti consolari nonché altri specialisti del DFAE sono a disposizione per rispondere alle domande delle persone interessate. Selezionare dall’elenco sottostante i temi di interesse e inviare le domande insieme ai propri dati di contatto.

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Ultima modifica 13.06.2024

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