Ogni cittadino svizzero può, su domanda, essere svincolato dalla sua cittadinanza (articolo 37 della legge sulla cittadinanza, LCit)
se non risiede in Svizzera e
possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato.
Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.
Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d’origine. Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine. La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.