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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Aiuto sociale in Svizzera per le Svizzere e gli Svizzeri all’estero

Le Svizzere e gli Svizzeri all’estero che rientrano definitivamente in Svizzera o vi soggiornano temporaneamente devono rivolgersi al servizio sociale del loro luogo di domicilio o di dimora in Svizzera per richiedere eventuali prestazioni di aiuto sociale.

Le Svizzere e gli Svizzeri all’estero che rientrano definitivamente in Svizzera devono rivolgersi al servizio sociale del loro luogo di domicilio in Svizzera per richiedere eventuali prestazioni di aiuto sociale.

Se invece soggiornano solo temporaneamente in Svizzera e si trovano in una situazione di emergenza finanziaria che non sono in grado di superare da soli dal punto di vista organizzativo o economico, la competenza spetta al servizio sociale del Cantone di dimora, che a determinate condizioni può prestare aiuto sociale urgente.

La Confederazione rimborsa le spese sostenute al Cantone di dimora se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • la o il richiedente è una Svizzera o uno Svizzero all’estero secondo l’articolo 3 lettera a della legge sugli Svizzeri all’estero (LSEst; RS 195.1);
  • la situazione di emergenza è comprovata;
  • il Cantone di dimora ha chiesto la restituzione al richiedente o a terzi ma senza successo (art. 41 cpv. 3 dell’ordinanza sugli Svizzeri all’estero [OSEst; RS 195.11]).

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