Animali
Prima di arrivare in Svizzera, i proprietari e le proprietarie di animali da compagnia sono tenuti a informarsi sulle regole in vigore per la loro importazione. Per esempio, a cani, gatti, furetti e uccelli si applicano disposizioni di viaggio specifiche in materia di epizoozie.

Che cosa si intende per animale da compagnia?
In Svizzera sono considerati animali da compagnia quelli elencati di seguito se accompagnano il loro proprietario o la loro proprietaria oppure una persona da questi incaricata. In ogni caso devono essere sotto la responsabilità personale del proprietario o della proprietaria prima di entrare nel Paese:
- cani, gatti, furetti
- conigli domestici, roditori
- uccelli (tranne polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli da corsa)
- rettili, anfibi
- pesci ornamentali e animali acquatici ornamentali
- invertebrati, ad eccezione di api e crostacei
Gli animali non devono essere destinati alla vendita o trasferiti a nuovi proprietari. Poiché vi è il rischio di introduzione di epizoozie soggette all’obbligo di notifica, a cani, gatti, furetti e uccelli si applicano disposizioni di viaggio specifiche in materia.
Arrivo in Svizzera con un animale da compagnia
L’ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia è la base giuridica di riferimento.
Poiché vi sono numerose disposizioni veterinarie in materia di viaggi, si raccomanda di utilizzare lo strumento di aiuto disponibile online «Varcare la frontiera con cani, gatti o furetti» e di consultare l’opuscolo «In viaggio» dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), nel quale si trovano informazioni sulle disposizioni che si è tenuti a rispettare chi desidera entrare in Svizzera dall’estero portando con sé un animale, derrate alimentari o souvenir di origine animale.
Anche la pagina web «Cani, gatti e animali da compagnia» dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) contiene informazioni importanti e utili.
Banca dati AMICUS
Dal 1° gennaio 2007 tutti i cani devono essere contrassegnati in modo univoco e non falsificabile mediante l’impianto di un microchip. Devono inoltre essere registrati nella banca dati AMICUS.
I cani importati dall’estero devono essere sottoposti a un controllo veterinario in Svizzera entro dieci giorni. Il veterinario o la veterinaria ha dieci giorni di tempo per registrare l’animale in questione nella banca dati AMICUS (con il numero di microchip o di tatuaggio straniero). Gli eventuali dati già registrati all’estero non sono trasmessi alla Svizzera automaticamente.
La legge non prevede l’obbligo di microchip per i cani dotati di un tatuaggio ben leggibile. Anche i cani con tatuaggio devono tuttavia essere registrati nella banca dati AMICUS (tramite notifica da parte del veterinario o della veterinaria).
Protezione degli animali
Per quanto riguarda il trattamento e il possesso di cani, l’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) prevede in particolare quanto segue (cfr. art. 22 e art. 68-79):
- i cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani
- i cani tenuti in locali chiusi devono essere portati fuori tutti i giorni e in funzione delle loro esigenze di movimento. Se possibile, durante queste uscite devono potersi muovere liberamente senza essere tenuti al guinzaglio
- i cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente in un’area di almeno 20 m2. L’impiego del collare a strozzo è vietato
- i cani tenuti all’aperto devono disporre di acqua e di un rifugio
- chi detiene un cane deve adottare provvedimenti affinché non costituisca un pericolo per le persone e gli altri animali
- è proibito trattare i cani con eccessivo rigore, punirli con spari e utilizzare collari con aculei interni
Normative cantonali sui cani
Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri vige una normativa specifica sui cani, in particolare per quanto concerne le vaccinazioni e la detenzione di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi (p. es. Bull Terrier, Dobermann, Rottweiler, American Staffordshire Terrier [Amstaff], American Pit Bull Terrier). La maggior parte dei Cantoni ha inoltre definito una lista dei cani considerati pericolosi o potenzialmente pericolosi.
I membri delle ambasciate e dei posti consolari che possiedono un cane sono pregati di informarsi presso l’autorità competente (ufficio veterinario cantonale) in merito alla normativa applicabile nel proprio Cantone di residenza.
Ulteriori informazioni
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è a disposizione del pubblico per informazioni supplementari:
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
Tel. +41 (0) 58 463 30 33
E-mail: info@blv.admin.ch
Internet: www.blv.admin.ch
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