Assicurazioni sociali: personale locale
Questa sezione illustra le specificità relative alle assicurazioni sociali per il personale locale di una missione diplomatica o di un posto consolare.

Informazioni generali
Il personale locale non fa parte del personale di carriera trasferibile dello Stato accreditante (Stato estero) (art. 5 dell’ordinanza sullo Stato ospitante [OSOsp]). La sua situazione in fatto di sicurezza sociale dipende dalla nazionalità, dal luogo di residenza al momento dell’assunzione e dal Paese nel quale viene impiegato. La Svizzera ha firmato numerose convenzioni bilaterali e multilaterali in materia di sicurezza sociale: è dunque importante verificare di volta in volta se una di esse trova applicazione e, in caso affermativo, quale regime prevede. Si consiglia di rivolgersi alla cassa cantonale di compensazione competente (v. link sotto).
La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con i Paesi dell’UE, con gli altri Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein – e con i seguenti Stati:
- Albania
- Australia
- Bosnia ed Erzegovina
- Brasile
- Canada
- Cile
- Cina
- Corea del Sud
- Filippine
- Giappone
- India
- Israele
- Kosovo
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Regno Unito
- Repubblica di San Marino
- Serbia
- Stati Uniti
- Tunisia
- Turchia
- Uruguay
(stato: 1.1.2024, cfr. Convenzioni di sicurezza sociale e convenzioni normative, UFAS)
Le informazioni che seguono si riferiscono alla situazione delle categorie di personale locale elencate di seguito:
Autorità cantonali competenti in materia di assicurazione malattie:
- Ufficio delle assicurazioni sociali, applicazione del regime obbligatorio, Cantone di Berna (fr)
- Servizio delle assicurazioni sociali di Zurigo (de)
- Servizio dell’assicurazione malattie del Cantone di Ginevra (fr)
- Ufficio dell’assicurazione malattie del Cantone di Vaud (fr)
Per maggiori informazioni cfr. l’elenco degli uffici cantonali competenti in materia di assicurazione malattie.
Informazioni supplementari
- Informazioni sulle convenzioni di sicurezza sociale (fr)
- Casse cantonali di compensazione (contatto per ogni Cantone)
Link
- Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)
- Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
- Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
- Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Contatto
Segreteria di Stato SES-DFAE
Effingerstrasse 27
3003 Berna