Passare al contenuto principale

Pubblicato il 1 febbraio 2026

Assicurazioni sociali: personale locale

Questa sezione illustra le specificità relative alle assicurazioni sociali per il personale locale di una missione diplomatica o di un posto consolare.

Su un tavolo c'è uno stetoscopio davanti a un computer portatile su cui una donna sta scrivendo qualcosa.

Informazioni generali

Il personale locale non fa parte del personale di carriera trasferibile dello Stato accreditante (Stato estero) (art. 5 dell’ordinanza sullo Stato ospitante [OSOsp]). La sua situazione in fatto di sicurezza sociale dipende dalla nazionalità, dal luogo di residenza al momento dell’assunzione e dal Paese nel quale viene impiegato. La Svizzera ha firmato numerose convenzioni bilaterali e multilaterali in materia di sicurezza sociale: è dunque importante verificare di volta in volta se una di esse trova applicazione e, in caso affermativo, quale regime prevede. Si consiglia di rivolgersi alla cassa cantonale di compensazione competente (v. link sotto).

La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con i Paesi dell’UE, con gli altri Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein – e con i seguenti Stati:

  • Albania
  • Australia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Brasile
  • Canada
  • Cile
  • Cina
  • Corea del Sud
  • Filippine
  • Giappone
  • India
  • Israele
  • Kosovo
  • Macedonia del Nord
  • Montenegro
  • Regno Unito
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia
  • Stati Uniti
  • Tunisia
  • Turchia
  • Uruguay

(stato: 1.1.2024, cfr. Convenzioni di sicurezza sociale e convenzioni normative, UFAS)

Le informazioni che seguono si riferiscono alla situazione delle categorie di personale locale elencate di seguito:

Contatto

Privilegi e immunità
Segreteria di Stato SES-DFAE
Effingerstrasse 27
3003 Berna