Sicurezza
In virtù degli obblighi internazionali che le spettano in qualità di Stato ospite, la Svizzera è tenuta a proteggere le rappresentanze diplomatiche e consolari e il relativo personale presenti sul suo territorio. Le autorità federali e cantonali competenti in materia di sicurezza assolvono congiuntamente questo compito di protezione.

La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari costituiscono la base giuridica in materia di protezione delle rappresentanze diplomatiche e consolari e del relativo personale da parte dello Stato ospite.
Ne consegue che il DFAE ha il dovere di adottare tutte le misure adeguate per proteggere i locali delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere da intrusioni e danneggiamenti, e per evitare che la pace delle ambasciate e dei consolati sia turbata o la loro dignità compromessa. Secondo la dottrina e la pratica prevalenti, questi obblighi dello Stato ospite non sono assoluti. Le misure appropriate ai sensi delle Convenzioni di Vienna dipendono dall’entità della minaccia prevedibile. Lo Stato ospite è tuttavia tenuto a individuare i rischi maggiori a cui sono sottoposte determinate rappresentanze, a reagire alle loro indicazioni e a prendere misure adeguate per proteggerle («due diligence»).
In Svizzera, questo mandato di protezione è affidato alle autorità federali e cantonali competenti in materia di sicurezza, che si coordinano e condividono reciprocamente informazioni per garantire misure di sicurezza adeguate.
Canali di comunicazione abituali
Il diagramma seguente riassume i canali di comunicazione abituali in caso di incidente di sicurezza.

Domanda di permesso di porto di armi
Il personale di sicurezza delle ambasciate e dei consolati, debitamente accreditato presso il Protocollo, è tenuto a trasmettere a quest’ultimo una domanda di permesso di porto di armi compilata per intero, motivata, datata e firmata sia dalla persona richiedente sia dalla o dal capomissione della rappresentanza, nonché munita di timbro ufficiale.
La o il capomissione conferma l’esattezza delle informazioni fornite nella domanda e attesta che la persona in questione è idonea a portare un’arma ed è in grado di utilizzarla.
La domanda deve essere corredata di una fotografia di buona qualità, in formato tessera e non anteriore a tre mesi, e di una copia della carta di legittimazione del DFAE.
In qualsiasi momento nell’esercizio delle sue funzioni, la o il titolare di un permesso di porto di armi deve poter esibire la sua carta di legittimazione.
Contatto
Segreteria di Stato SES-DFAE
Effingerstrasse 27
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