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Legge sullo Stato ospite
La legge sullo Stato ospite e le sue ordinanze di applicazione permettono al Consiglio federale di condurre una politica di Stato ospite più trasparente, prevedibile e meglio orientata agli interessi della Svizzera. Allo stesso tempo, esse offrono ai beneficiari istituzionali presenti in Svizzera un quadro giuridico chiaro in materia di privilegi, immunità e facilitazioni.
Genesi della legge e dell'ordinanza sullo Stato ospite.
Il ruolo della Svizzera quale Stato ospite è mondialmente riconosciuto, in particolare grazie alla «Ginevra internazionale». Per rafforzare questa posizione, le Camere federali hanno adottato, il 22 giugno 2007, una legge che raccoglie le basi legali in materia di politica dello Stato ospite. Si tratta della legge sullo Stato ospite (LSO) o legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite. Il Consiglio federale ha adottato il 7 dicembre 2007 l'ordinanza contenente le disposizioni d'esecuzione della LSO (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp). La LSO e l'OSOsp sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.
Beneficiari
La legge sullo Stato ospite definisce i potenziali beneficiari di privilegi, immunità, facilitazioni e aiuti finanziari, nell’ambito del diritto internazionale. Essa stabilisce inoltre le condizioni che devono essere adempiute per la concessione di uno statuto particolare e per l’attribuzione di aiuti finanziari. I privilegi e le immunità derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono contemplati da numerose convenzioni internazionali. Sul piano finanziario, la legge consente al Consiglio federale di continuare la prassi instaurata già da parecchi anni.
Estensione e modalità dei privilegi, delle immunità, delle facilitazioni e degli aiuti finanziari
L'ordinanza sullo Stato ospite fissa la pratica già consolidata da tempo in Svizzera, in conformità al diritto internazionale, nell'ambito dell'applicazione della politica di Stato ospite. Essa disciplina l'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordati in funzione del tipo di beneficiario istituzionale, le condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie, le procedure applicabili all'acquisto di immobili da parte di beneficiari istituzionali e le modalità di concessione degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno.
Ordinanza sui domestici privati
Una nuova ordinanza, adottata il 6 giugno 2011 dal Consiglio federale, disciplina le condizioni di entrata, di ammissione, di soggiorno e di lavoro in Svizzera dei domestici privati impiegati dalle persone beneficiarie di privilegi e immunità. L'ordinanza sui domestici privati (ODPr) garantisce maggiore trasparenza e chiarezza sulle regole applicabili grazie a una regolamentazione dettagliata (contratto di lavoro, salario, assicurazioni, spese sanitarie ecc.). Entrata in vigore il 1° luglio 2011, sostituisce, nel suo campo di applicazione, i contratti tipo cantonali.
