Troverete delle informazioni specifiche al paese sulla pagina francese, tedesca o inglese.
Prima di un matrimonio/un’unione domestica registrata all’estero
Se la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione domestica registrata avviene all’estero, è disciplinata dalla legislazione dello Stato in questione.
La rappresentanza svizzera non è competente in materia di procedure di stato civile presso le autorità estere. Per ricevere informazioni sulle condizioni, sui documenti richiesti e sulle formalità da espletare dovete rivolgervi direttamente alle autorità dello stato civile del luogo di celebrazione prescelto. Solo queste ultime possono darvi informazioni corrette.
In particolare dovete informarvi se è richiesto un certificato di capacità matrimoniale svizzero o se basta un certificato individuale di stato civile svizzero, se occorrono altri documenti di stato civile svizzeri e se i documenti devono essere muniti di legalizzazione.
Dal 1° gennaio 2000, in Svizzera non esiste più una procedura obbligatoria per la pubblicazione dei bandi prima che il matrimonio possa essere celebrato dall’autorità di stato civile competente.
Il certificato individuale di stato civile per persone di cittadinanza svizzera è rilasciato dall'autorità di stato civile competente per il loro luogo di origine. Questo documento certifica i dati personali di questa persona come figurano registrati nel registro svizzero dello stato civile, come il cognome, il nome o lo stato civile (celibe, nubile, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a, ecc.).
Per richiedere un certificato individuale di stato civile svizzero:
Per le persone nubili/celibi o non coniugate con cittadinanza straniera è d’obbligo preparare e conservare un esemplare originale del certificato di nubilato/celibato/non-matrimonio prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione domestica registrata. In linea di principio questo documento non sarà più rilasciato dall’autorità straniera dopo la celebrazione ed è necessario per l’iscrizione del matrimonio o dell’unione domestica registrata nel registro svizzero dello stato civile.
Se il vostro domicilio è all’estero, la scelta del cognome è retta dal diritto designato dalle prescrizioni del Paese di domicilio. L’autorità dello stato civile del luogo di celebrazione all’estero è competente per informare sulla questione del cognome dopo l’unione. Vi preghiamo pertanto di contattarla direttamente.
Se avete solo la cittadinanza svizzera (e non anche quella del Paese di domicilio), avete la possibilità di far sottoporre il vostro cognome al diritto svizzero tramite una dichiarazione prima della celebrazione della vostra unione. A tal fine vi preghiamo di rivolgervi alla vostra rappresentanza svizzera.
L’autorità cantonale di vigilanza dello stato civile del vostro luogo d’origine in Svizzera decide sul riconoscimento dell’unione celebrata all’estero e sulla conseguente scelta del cognome. Se del caso potete contattare questa autorità prima del matrimonio o dell’unione domestica registrata per chiarire la possibilità di portare il cognome che desiderate.
Promemoria n. 153.1 sul cognome da portare dopo la celebrazione del matrimonio
Promemoria n. 153.2 sul cognome da portare dopo la costituzione dell’unione domestica registrata
Promemoria n. 153.3 sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero
In proposito rimandiamo alle seguenti informazioni:
Dopo un matrimonio/un’unione domestica registrata all’estero