AVS / AI

AVS/AI facoltativa svizzera

Se avete lasciato la Svizzera, non siete più assicurati obbligatoriamente né all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) né all’assicurazione invalidità (AI) e siete domiciliati all’estero al di fuori dell’Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a determinate condizioni potete affiliarvi all’assicurazione facoltativa (detta anche AVS/AI facoltativa), rimanendo membri dell’AVS/AI svizzera (LAVS, RS 831.10/LAI, RS 831.20/OAF, RS 831.111).

Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10)

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20)

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF, RS 831.111)

La dichiarazione di adesione, indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), Assicurazione facoltativa – Contributi di Ginevra, deve essere presentata entro il termine di un anno a partire dalla fine dell'assoggettamento all’assicurazione obbligatoria.

La pagina Internet dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) fornisce informazioni sulle condizioni di adesione e sulle procedure da intraprendere.

Ufficio centrale di compensazione: Assicurazione facoltativa

Ufficio centrale di compensazione: Promemoria e opuscoli informativi sull’AVS/AI e l’AVS/AI facoltativa

La rappresentanza svizzera competente per il vostro domicilio all'estero è lieta di fornirvi informazioni sull’AVS/AI facoltativa.

Di norma, l’adesione all’assicurazione facoltativa svizzera non vi esonera dall’assoggettamento a un’assicurazione sociale estera obbligatoria. L’organo assicurativo competente per il vostro luogo di domicilio all’estero fornisce informazioni sui vostri diritti e obblighi e rimane a vostra disposizione per qualsiasi informazione in materia.