A determinate condizioni, i coniugi stranieri di Svizzere o Svizzeri all’estero possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata (articolo 21 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza, LCit).
Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri
vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
ha vincoli stretti con la Svizzera.
nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
L’articolo 21 capoverso 2 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit) stabilisce che chiunque viva o abbia vissuto all’estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
Secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera (ordinanza sulla cittadinanza, OCit), ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
Inoltre, la naturalizzazione agevolata è concessa a condizione che la persona richiedente osservi la sicurezza e l’ordine pubblici, rispetti i valori della Costituzione federale, partecipi alla vita economica o acquisisca una formazione, incoraggi e sostenga l’integrazione dei membri della famiglia e non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in merito alle domande di naturalizzazione agevolata.
Se siete in possesso di questi requisiti, rivolgetevi alla rappresentanza svizzera competente per il vostro luogo di domicilio all’estero per ottenere le informazioni e i moduli necessari.
la persona richiedente presenta alla rappresentanza competente il proprio dossier di domanda costituito da moduli debitamente compilati e provvisti di data e firma nonché dagli allegati richiesti;
al momento della presentazione della domanda, la persona richiedente versa un anticipo delle spese di trattamento della domanda (cfr. rubrica «Emolumenti»);
la rappresentanza invita la persona richiedente a un colloquio personale durante il quale verifica, tra le altre cose, se sussistono stretti legami con la Svizzera e se sono adempiuti gli altri requisiti specifici richiesti;
la rappresentanza svizzera inoltra alla SEM il dossier corredato di un rapporto d’indagine;
la SEM si pronuncia in merito al dossier ed emana una decisione contro cui, se del caso, è possibile fare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale in Svizzera;
la rappresentanza notifica la decisione della SEM alla persona richiedente.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è competente per le domande presentate presso le rappresentanze svizzere all’estero.
In generale, la procedura per la presentazione della domanda presso la rappresentanza svizzera competente per il proprio luogo di domicilio all’estero è la seguente:
- formulario «Domanda di naturalizzazione agevolata art. 21 cpv. 2 LCit»;
- foglio informativo relativo all’articolo 21 cpv. 2 LCit;
- dichiarazione concernente l’unione coniugale;
- dichiarazione concernente il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- autorizzazione per l’ottenimento di informazioni;
- qestionario relativo ai vincoli stretti con la Svizzera;
- elenco dei documenti richiesti per la presentazione della domanda secondo l’art. 21 cpv. 2 LCit.
- estratto del casellario giudiziale;
- estratto del registro delle esecuzioni;
- attestato fiscale;
- attestato di beneficiario o non beneficiario dell’aiuto sociale;
- attestato di infrazioni o assenza di infrazioni per i minorenni.
- I documenti che non sono debitamente compilati in una lingua nazionale svizzera, datati e firmati o sono illeggibili saranno rispediti al mittente.
- Gli originali degli atti esteri richiesti non devono risalire a più di tre mesi (sei mesi per gli atti di stato civile) e devono essere stati legalizzati dall’autorità estera competente.
- I documenti che non sono redatti in tedesco, francese o italiano devono essere provvisti di una traduzione autenticata in una lingua nazionale svizzera.
Su domanda, la rappresentanza Le farà giungere i seguenti documenti, che La preghiamo di ritornare compilati in una lingua nazionale svizzera, datati e firmati:
I seguenti giustificativi che riguardano tra gli altri il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, sono anche da presentare - la rappresentanza informa sui documenti che possono essere ottenuti nel paese di domicilio all’estero:
Attenzione:
Gli atti di stato civile stranieri non ancora trascritti nel registro Infostar possono essere consegnati con la domanda di naturalizzazione agevolata.
Gli originali degli atti esteri non devono risalire a più di sei mesi e devono essere stati legalizzati dall’autorità estera competente.
I documenti che non sono redatti in tedesco, francese o italiano devono essere provvisti di una traduzione autenticata in una lingua nazionale svizzera.
Le autorità di stato civile competente in Svizzera possono fatturare separatamente degli emolumenti per le loro prestazioni di stato civile (verifica dei documenti stranieri per la trascrizione dei dati di stato civile nel registro Infostar), conformemente all'Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OEEC; RS172.042.110), e riscuoterli tramite la rappresentanza svizzera.
All’occorrenza è possibile ordinare un atto di stato civile svizzero (p. es. certificato di famiglia svizzero) presso l’autorità dello stato civile competente in Svizzera. Trovate i recapiti delle autorità dello stato civile competenti sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia (UFG): www.ufg.admin.ch > Società > Stato civile > Competenze e autorità.
Versando un anticipo, è inoltre possibile ordinare un atto di stato civile svizzero tramite la propria rappresentanza svizzera.
- gli stretti vincoli con la Svizzera, vale a dire in particolare
- soggiorni regolari in Svizzera (almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta negli sei ultimi anni);
- le conoscenze di una lingua nazionale svizzera;
- le conoscenze generali sulla Svizzera (geografia, storia, politica, società ecc.) - vedi rubrica “Link” per i link utili alla preparazione del colloquio personale;
- i contatti con cittadini svizzeri;
- le persone di riferimento domiciliate in Svizzera; - il rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- il rispetto dei valori della Costituzione federale svizzera;
- la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione;
- l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione dei membri della famiglia, vale a dire in particolare
- l’apprendimento di una lingua nazionale svizzera;
- la partecipazione alla vita economica o nell’acquisizione di una formazione nel paese di residenza;
- la partecipazione alla vita sociale e culturale delle Svizzere e degli Svizzeri.
Durante il colloquio personale con la persona richiedente (avrà luogo anche un colloquio separato con i figli minorenni a partire dai 12 anni inclusi nella domanda) saranno verificati, tra le altre cose:
Di norma la SEM decide in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione entro 12 mesi circa dalla ricezione del dossier di domanda corredato del rapporto d’indagine della competente rappresentanza svizzera all’estero. La rappresentanza svizzera all’estero invia di norma il proprio rapporto d’indagine entro 12 mesi alla SEM (art. 22 OCit).
Qualsiasi cambiamento d’indirizzo o degli eventi di stato civile (matrimonio, separazione, divorzio, nascita, decesso, adozione, ecc.) durante tale periodo deve essere comunicato alla rappresentanza svizzera competente.
L’ordinanza sulla cittadinanza svizzera (ordinanza sulla cittadinanza, OCit) disciplina gli emolumenti in quest’ambito.
Per coprire le spese di trattamento della domanda di naturalizzazione agevolata, la rappresentanza riscuote un anticipo al momento della presentazione della domanda.
L’anticipo deve essere versato nella valuta fissata dalla rappresentanza svizzera e in base all’evoluzione del tasso di cambio in corso. Deve inoltre coprire gli emolumenti indicati qui di seguito e non comprende gli eventuali emolumenti fatturati dalle autorità di stato civile per le loro prestazioni.
Emolumenti ed esborsi | CHF |
---|---|
Emolumenti della SEM e dell’autorità cantonale |
600.00 |
Emolumenti della rappresentanza svizzera | 75.00 ogni mezz'ora |
Spese di trasmissione (estero > Svizzera) | 5.00 |
Questi emolumenti non sono normalmente rimborsabili in caso di decisione negativa della SEM o di ritiro della domanda in corso di procedura.
La rappresentanza svizzera competente per il vostro luogo di domicilio vi fornirà tutte le informazioni al riguardo.
Informazioni più dettagliate possono essere trovate sulla pagina inglese e spagnola.
Avvertenza importante
La legislazione svizzera ammette la doppia cittadinanza. In linea di principio potete quindi mantenere la vostra cittadinanza originaria. Nonostante questo, può accadere che l’acquisizione della cittadinanza svizzera causi la perdita di quella precedente se lo Stato d’origine lo prescrive. Le autorità dello Stato d’origine forniscono informazioni vincolanti al riguardo.
Link
SEM: Come diventare svizzera o svizzero
SEM: FAQ – Cittadinanza svizzera
SEM: Manuale sulla cittadinanza
Legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0)
Ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01)
Ordinanza sugli emolumenti del DFAE (OEm-DFAE; RS 191.11)
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110)
Elenco degli uffici dello stato civile e delle autorità di vigilanza in Svizzera