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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Blocco di valori patrimoniali

In situazione particolari, per esempio dopo un sovvertimento politico, il Consiglio federale può adottare misure per evitare che eventuali valori patrimoniali di provenienza illecita presenti sulla piazza finanziaria svizzera vengano prelevati.

Le ordinanze sul blocco di valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero si basano, dal 1° luglio 2016, sulla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP).

Con il blocco degli averi illeciti, la Svizzera aiuta le autorità giudiziarie dello Stato interessato a inoltrare, nell’ambito delle indagini penali, una richiesta di assistenza giudiziaria. Spetta alle medesime autorità giudiziarie avviare il necessario procedimento penale e dimostrare l’illiceità della provenienza dei valori patrimoniali.

Dopo le rivolte violente e la deposizione dei vari autocrati al potere, il Consiglio federale ha ordinato il blocco in via cautelare dei valori patrimoniali degli ex presidenti Ben Ali (Ordinanza sulla Tunisia), Mubarak (Ordinanza sull’Egitto) e Yanukovich (Ordinanza sull’Ucraina) e delle persone a loro vicine.

L’ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina è scaduta il 27 febbraio 2023 a mezzanotte in seguito alla decisione del Consiglio federale del 15 febbraio 2023 di avviare procedimenti amministrativi di confisca riguardanti gli averi bloccati in Svizzera a seguito della rivoluzione ucraina del febbraio 2014. Tutti gli averi potenzialmente interessati, pari a un totale di oltre 130 milioni di franchi, saranno oggetto di procedimenti di confisca in Svizzera.

Comunicato stampa, 15.02.2023

L’ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto della Tunisia è scaduto il 18 gennaio 2021, perché ha raggiunto sua durata massima di dieci anni prevista dalla legge.

In Egitto gli accordi di riconciliazione, le assoluzioni e le decisioni di non luogo a procedere hanno impedito in larga misura le condanne definitive dei principali responsabili in merito alle accuse di corruzione. Alla fine di agosto 2017 anche le autorità giudiziarie svizzere hanno sospeso per mancanza di risultati concreti i procedimenti di assistenza giudiziaria aventi una possibile relazione con i valori patrimoniali bloccati in Svizzera. Poiché in conformità con la LVP il blocco dei valori patrimoniali egiziani non ha più ragion d’essere, il Consiglio federale lo ha revocato tramite la decisione del 20 dicembre 2017.

Nel caso della Libia, il Consiglio federale ha ordinato il 21 febbraio 2011 il blocco preventivo dei beni. Dopo che anche l’ONU e l’UE hanno adottato sanzioni contro la Libia, tale blocco deciso dal Consiglio federale è stato integrato, alla fine di marzo 2011, nel regime sanzionatorio, in virtù della Legge sugli embarghi (LEmb).

Anche nel caso della Siria sono state riprese le sanzioni dell’UE. In entrambi i casi la Svizzera agisce nel quadro delle misure sanzionatorie adottate dalla comunità internazionale.

Dopo la caduta del governo Assad, il 7 marzo 2025 il Consiglio federale ha deciso di imporre un ulteriore blocco dei beni dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad e del suo entourage, in virtù della Legge sul blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP).
La misura mira a garantire che, indipendentemente dagli sviluppi nel regime delle sanzioni, nessun fondo appartenente all’ex governo Assad possa lasciare la Svizzera prima di essere sottoposto a un controllo giudiziario sulla sua legittimità.
Qualora, in future procedure penali o di assistenza giudiziaria, si accertasse che tali fondi hanno un’origine illecita, la Svizzera si adopererà per restituirli a beneficio della popolazione siriana.

Contatto

Sezione Restituzione di averi
DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
Kochergasse 10
3003 Berna