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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Domestici privati

Il personale delle rappresentanze estere può assumere domestiche e domestici privati alle condizioni stabilite nell’ordinanza sui domestici privati. Che si tratti della prima assunzione o di una riassunzione, quando le domestiche o i domestici privati firmano un contratto di lavoro il datore è tenuto a fornire al Protocollo una serie di documenti.

Un uomo con camicia a righe e grembiule serve un’insalata mista.

Basi giuridiche

L’ordinanza del 6 giugno 2011 sui domestici privati (ODPr) disciplina le condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro in Svizzera delle domestiche e dei domestici privati assunti dal personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle organizzazioni internazionali.

L’ordinanza è destinata ai datori di lavoro che desiderano assumere una domestica o un domestico privato titolare di una carta di legittimazione o a quelli che hanno già assunto una tale persona, nonché alle domestiche e ai domestici privati stessi.

Procedura

Documenti richiesti

Viene richiesta una nota verbale accompagnata dai documenti seguenti in tre copie originali, che saranno vistate dal Protocollo:

  • modello di contratto di lavoro del DFAE (rispetto delle condizioni minime per quanto riguarda il salario, le vacanze ecc.)
  • dichiarazione di garanzia del datore di lavoro (impiego in Svizzera o all’estero)
  • dichiarazione di garanzia della domestica o del domestico privato
  • copia del passaporto della domestica o del domestico privato

Se il datore di lavoro non ha potuto assumere una domestica o un domestico privato in Svizzera tramite il Centro d’accoglienza della Ginevra internazionale (CAGI) (fr), organismo che è piattaforma di lavoro gratuita, ha la possibilità di assumere una persona proveniente dall’estero soggetta all’obbligo di visto o di un’autorizzazione di entrata ai sensi dell’appendice 1 «Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità» della Segreteria di Stato della migrazione.

In caso di riassunzione in Svizzera e di cambio del datore di lavoro

La procedura è identica a quella della prima assunzione ma non richiede il visto. È invece necessario restituire la vecchia carta di legittimazione di tipo «F».

L’Ambasciata invia una nota verbale accompagnata dai documenti seguenti in tre copie originali, che saranno vistate dal Protocollo:

  • modello di contratto di lavoro (rispetto delle condizioni minime per quanto riguarda il salario, le vacanze ecc.)
  • dichiarazione di garanzia del datore di lavoro (impiego in Svizzera o all’estero)
  • dichiarazione di garanzia della domestica o del domestico privato
  • copia del passaporto della domestica o del domestico privato
  • domanda di registrazione
  • vecchia carta di legittimazione di tipo «F»

Rilascio di carte di legittimazione del DFAE per le domestiche e i domestici privati

All’arrivo in Svizzera e, successivamente, tutti gli anni, le domestiche e i domestici privati sono ricevuti dal Protocollo per un colloquio personale al quale non è presente il datore di lavoro (cfr. art. 26. cpv. 2 ODPr). In questa occasione ricevono la loro carta di legittimazione, o viene rinnovata quella già in loro possesso, e vengono discusse le loro condizioni di lavoro. In questo modo il Protocollo si accerta che le domestiche e i domestici privati abbiano compreso a fondo le loro condizioni di lavoro e che queste siano rispettate dal datore di lavoro. Se necessario, il Protocollo può chiedere per iscritto al datore di lavoro di chiarire le condizioni lavorative e di adattarle alle regole in vigore. Il beneficiario istituzionale a cui è legato il datore di lavoro ne viene in seguito informato.

Documentazione

I documenti seguenti sono disponibili nella sezione Moduli, basi giuridiche e schede informative:

  • contratto di lavoro (modello)
  • dichiarazione di garanzia del datore di lavoro
  • dichiarazione di garanzia della domestica o del domestico privato
  • foglio paga (modello)
  • tabella per il calcolo dei contributi e dei premi assicurativi
  • scheda informativa per le domestiche e i domestici privati che riassume l’ordinanza in varie lingue

Questi documenti sono disponibili in:

  • francese
  • tedesco
  • italiano
  • inglese
  • spagnolo
  • portoghese

Schede informative

Le schede informative seguenti sono disponibili nella sezione Moduli, basi giuridiche e schede informative):

  • scheda informativa n. 1 sulle assicurazioni sociali svizzere AVS/AI/IPG/AD/AFam
  • scheda informativa n. 2 sulla previdenza professionale (LPP)
  • scheda informativa n. 3 sull’assicurazione malattie (LAMal)
  • scheda informativa n. 4 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
  • scheda informativa n. 5 sugli assegni familiari (AFam)
  • scheda informativa n. 6 sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
  • scheda informativa n. 7 sugli indirizzi delle autorità svizzere competenti in materia di assicurazioni

Contatto

Privilegi e immunità
Segreteria di Stato SES-DFAE
Effingerstrasse 27
3003 Berna