Il personale delle rappresentanze estere può assumere domestiche e domestici privati alle condizioni stabilite nell’ordinanza sui domestici privati. Che si tratti della prima assunzione o di una riassunzione, quando le domestiche o i domestici privati firmano un contratto di lavoro il datore è tenuto a fornire al Protocollo una serie di documenti.
L’ordinanza del 6 giugno 2011 sui domestici privati (ODPr) disciplina le condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro in Svizzera delle domestiche e dei domestici privati assunti dal personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle organizzazioni internazionali.
L’ordinanza è destinata ai datori di lavoro che desiderano assumere una domestica o un domestico privato titolare di una carta di legittimazione o a quelli che hanno già assunto una tale persona, nonché alle domestiche e ai domestici privati stessi.
Procedura
Documenti richiesti
Viene richiesta una nota verbale accompagnata dai documenti seguenti in tre copie originali, che saranno vistate dal Protocollo:
modello di contratto di lavoro del DFAE (rispetto delle condizioni minime per quanto riguarda il salario, le vacanze ecc.)
dichiarazione di garanzia del datore di lavoro (impiego in Svizzera o all’estero)
dichiarazione di garanzia della domestica o del domestico privato
copia del passaporto della domestica o del domestico privato
In caso di riassunzione in Svizzera e di cambio del datore di lavoro
La procedura è identica a quella della prima assunzione ma non richiede il visto. È invece necessario restituire la vecchia carta di legittimazione di tipo «F».
L’Ambasciata invia una nota verbale accompagnata dai documenti seguenti in tre copie originali, che saranno vistate dal Protocollo:
modello di contratto di lavoro (rispetto delle condizioni minime per quanto riguarda il salario, le vacanze ecc.)
dichiarazione di garanzia del datore di lavoro (impiego in Svizzera o all’estero)
dichiarazione di garanzia della domestica o del domestico privato
copia del passaporto della domestica o del domestico privato
domanda di registrazione
vecchia carta di legittimazione di tipo «F»
Rilascio di carte di legittimazione del DFAE per le domestiche e i domestici privati
All’arrivo in Svizzera e, successivamente, tutti gli anni, le domestiche e i domestici privati sono ricevuti dal Protocollo per un colloquio personale al quale non è presente il datore di lavoro (cfr. art. 26. cpv. 2 ODPr). In questa occasione ricevono la loro carta di legittimazione, o viene rinnovata quella già in loro possesso, e vengono discusse le loro condizioni di lavoro. In questo modo il Protocollo si accerta che le domestiche e i domestici privati abbiano compreso a fondo le loro condizioni di lavoro e che queste siano rispettate dal datore di lavoro. Se necessario, il Protocollo può chiedere per iscritto al datore di lavoro di chiarire le condizioni lavorative e di adattarle alle regole in vigore. Il beneficiario istituzionale a cui è legato il datore di lavoro ne viene in seguito informato.
Non appena il personale domestico privato assume il suo incarico, il beneficiario istituzionale (ambasciata o posto consolare) deve richiedere un’apposita carta di legittimazione. Il Protocollo rilascia inizialmente una prima carta di legittimazione della durata di tre mesi a nome della domestica o del domestico privato.
Nel momento in cui la persona assunta come domestica o domestico privato entra in servizio, il datore di lavoro è tenuto ad avviare immediatamente le pratiche per iscriverla alle assicurazioni sociali e alle altre assicurazioni obbligatorie (cfr. cap. 8 ODPr). Se la persona in questione è affiliata a tutte le assicurazioni sociali e alle altre assicurazioni obbligatorie (assicurazione malattia) all’estero, con l’aiuto del datore di lavoro deve richiedere all’autorità svizzera competente di essere esentata (cfr. cap. 8 ODPr).
Il beneficiario istituzionale deve quindi chiedere il rinnovo della carta di legittimazione della domestica o del domestico privato prima che siano trascorsi tre mesi fornendo, a nome del datore di lavoro, i giustificativi che dimostrano che la persona assunta è affiliata alle assicurazioni in questione e, a seconda del caso, le decisioni di esenzione. È inoltre necessario presentare la prova dell’apertura di un conto bancario o postale in Svizzera a nome della persona assunta.
Dopo aver verificato la conformità dei documenti forniti con le disposizioni dell’ODPr, il Protocollo rinnova la carta di legittimazione della persona assunta come domestica o domestico privato per un anno.
Prima che la carta di legittimazione della domestica o del domestico privato scada, il beneficiario istituzionale deve chiederne il rinnovo al Protocollo o alla missione svizzera presentando, a nome del datore di lavoro, i documenti indicati di seguito:
prova del pagamento mensile del salario da parte del datore di lavoro tramite bonifico sul conto bancario o postale aperto in Svizzera al solo nome della domestica o del domestico privato (estratti conto bancari o postali, cfr. art. 43 cpv. 2 ODPr)
copia dei fogli paga mensili redatti dal datore di lavoro e firmati dalle due parti (cfr. art. 43 cpv. 3 ODPr)
copia del conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate dalla domestica o dal domestico privato firmato dalle due parti (cfr. art. 48 cpv. 1 ODPr)
prova (estratto conto bancario/postale) che il datore di lavoro abbia pagato i contributi e i premi assicurativi (cfr. cap. 8 ODPr), con una copia delle fatture corrispondenti (N.B. le ricevute postali non sono accettate perché non garantiscono che il datore di lavoro abbia effettuato i pagamenti). Se le domestiche e i domestici privati esentati dalle assicurazioni svizzere sono tenuti a versare personalmente i contributi e i premi assicurativi in virtù di una legislazione straniera, il datore di lavoro deve imperativamente aggiungere al salario mensile in contanti l’importo corrispondente e indicarlo sul foglio paga
impegno scritto nel quale il datore di lavoro dichiara di aver rispettato interamente, nel corso dell’anno passato, le disposizioni del contratto di lavoro concluso con la domestica o il domestico privato, e la dichiarazione firmata da quest’ultima o quest’ultimo al momento dell’assunzione
Se necessario, il Protocollo si riserva il diritto di chiedere alla domestica o al domestico privato un estratto del suo conto bancario o postale per il periodo in questione.
In occasione del colloquio annuale con il Protocollo, la persona assunta in qualità di domestica o domestico privato deve garantire per iscritto di aver interamente rispettato, nel corso dell’anno passato, il contratto concluso con il proprio datore di lavoro e la dichiarazione firmata al momento dell’assunzione.
Un contratto di lavoro a tempo determinato cessa alla data concordata nel contratto di lavoro. Un contratto a tempo indeterminato cessa quando viene disdetto per iscritto da una delle parti, nel rispetto del termine di preavviso specificato nel contratto stesso.
Il beneficiario istituzionale deve comunicare senza indugio al Protocollo la data esatta di cessazione dell’attività della domestica o del domestico privato (cfr. art. 27 ODPr) fornendo, a nome del datore di lavoro, tutti i documenti relativi al periodo trascorso (tra la data di rilascio dell’ultima carta di legittimazione della domestica o del domestico privato e la data di cessazione dell’attività) elencati di seguito:
prova del pagamento mensile del salario da parte del datore di lavoro tramite bonifico sul conto bancario o postale aperto in Svizzera al solo nome della domestica o del domestico privato (estratti conto bancari o postali, cfr. art. 43 cpv. 2 ODPr)
copia dei fogli paga mensili redatti dal datore di lavoro e firmati dalle due parti (cfr. art. 43 cpv. 3 ODPr)
copia del conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate dalla domestica o dal domestico privato firmato dalle due parti (cfr. art. 48 cpv. 1 ODPr)
prova (estratto conto bancario/postale) che il datore di lavoro abbia pagato i contributi e i premi assicurativi (cfr. cap. 8 ODPr), con una copia delle fatture corrispondenti (N.B. le ricevute postali non sono accettate perché non garantiscono che il datore di lavoro abbia effettuato i pagamenti). Se la domestica o il domestico privato esentato dalle assicurazioni svizzere deve versare personalmente i contributi e i premi assicurativi in virtù della legislazione straniera, è indispensabile che il datore di lavoro aggiunga al salario mensile in contanti l’importo corrispondente e lo indichi sul foglio paga
Se necessario, il Protocollo si riserva il diritto di chiedere alla domestica o al domestico privato un estratto del suo conto bancario o postale per il periodo in questione.
Se possibile, il datore di lavoro dovrebbe indicare, attraverso il beneficiario istituzionale, le intenzioni della domestica o del domestico privato in caso di cessazione dell’attività (ricerca di un nuovo datore di lavoro o ritorno nel Paese di origine). Il beneficiario istituzionale è tenuto, se del caso, a richiedere espressamente un termine di cortesia di due mesi a partire dalla data esatta di cessazione dell’attività (cfr. art. 13 cpv. 2 ODPr). All’occorrenza il Protocollo rilascerà una nuova carta di legittimazione per coprire il termine di cortesia.