(V)
Esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano in possesso di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
(V12)
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici. Sottostanno all’obbligo del visto: le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile). Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa: titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
(M: D)
Esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico che viaggiano per i seguenti scopi: missione ufficiale o altri scopi senza attività lucrative.