(V)
Esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano in possesso di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
(M:D)
Esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico che viaggiano per i seguenti scopi: missione ufficiale o altri scopi senza attività lucrative.