Visti – Entrata e soggiorno in Svizzera

Per l’entrata in Svizzera si applicano varie regole. In linea di massima si distingue tra cittadini di Paesi dell’Unione Europea (UE) e dell’Associazione Europea di libero scambio (AELS) e cittadini che non provengono da questi Stati. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è competente al riguardo.

SEM

Dall’entrata in vigore dell’accordo di associazione della Svizzera a Schengen e Dublino (il 12 dicembre 2008), le rappresentanze svizzere all’estero possono rilasciare, in funzione della durata del soggiorno e scopo del viaggio, le categorie di visti qui sotto. Voglia scegliere la rubrica che le corrisponde.

Informazioni più dettagliate possono essere trovate sulla pagina tedesca.

Visto Schengen per un soggiorno fino a 90 giorni

Concerne le persone che desiderano soggiornare in Svizzera per un breve periodo fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Per esempio, soggiorni turistici, visita a parenti/amici o soggiorni linguistici per un breve periodo, partecipazione a una conferenza o a un evento sportivo/culturale, ecc.

Visto nazionale per un soggiorno superiore ai 90 giorni

Concerne le persone che intendono entrare e soggiornare in Svizzera oltre 90 giorni. La domanda di visto è trasmessa per decisione all’autorità cantonale di migrazione competente per il luogo di soggiorno in Svizzera. Per esempio, studi in Svizzera, ricongiungimento familiare, matrimonio con presa di domicilio, ecc.

Visto di transito aeroportuale

Concerne unicamente i cittadini di certi paesi che sono soggetti a un visto di transito anche se non lasciano la zona internazionale di transito dell’aeroporto e non entrano nella zona Schengen.

Lavoro / Permessi di lavoro

Concerne la presa d’impiego di un lavoratore straniero in Svizzera. Un visto d’entrata non potrà essere emesso fino a quando le autorità cantonali competenti abbiano rilasciato le autorizzazioni necessarie.