State rientrando in Svizzera dopo un lungo soggiorno all’estero? Anche il rientro in patria richiede una buona preparazione. In linea di principio, si devono prendere le stesse misure di quando si emigra, come effettuare la notifica di partenza nel Paese ospite, svolgere le formalità doganali, cercare un appartamento, effettuare la notifica al nuovo domicilio, cercare lavoro o aderire alle assicurazioni sociali.
Rimpatrio
Alle seguenti rubriche troverete tutte le misure che, come Svizzera o Svizzero all’estero, dovete prendere in relazione al rientro in Svizzera.
Formalità d’entrata e doganali
Le cittadine e i cittadini svizzeri possono fare ritorno in Svizzera in qualsiasi momento, scegliere liberamente il proprio luogo di domicilio ed esercitare un’attività lucrativa. Una volta rientrati in Svizzera è necessario notificare tempestivamente il proprio arrivo presso i Servizi agli abitanti del luogo di domicilio (tale notifica è disciplinata da norme cantonali).
È prevista la franchigia doganale per le masserizie di trasloco usate e destinate al successivo riutilizzo personale da parte di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Svizzera. La richiesta di esenzione dal dazio può essere presentata al momento dell’entrata tramite il modulo 18.44. Il modulo, così come ulteriori informazioni sulle formalità di importazione, possono essere richiesti all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
Famiglia
Nel quadro del ricongiungimento familiare, la coniuge o il coniuge straniero ha in linea di principio diritto al permesso di dimora. A seconda della cittadinanza si richiede un visto di entrata, che viene rilasciato dalla rappresentanza svizzera competente all’estero. Si consiglia in ogni caso di chiedere presso la rappresentanza stessa informazioni dettagliate circa le formalità di entrata. Ulteriori informazioni sulle formalità di ingresso e sui permessi di dimora sono fornite dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
A seconda della loro origine, i e le partner non coniugati privi della cittadinanza svizzera necessitano di un visto di entrata e devono presentare una domanda di domicilio personale presso una rappresentanza svizzera (prima dell’entrata, se è già noto il domicilio in Svizzera) oppure richiedere un permesso di dimora in qualità di convivente. L’autorità (cantonale) competente per l’immigrazione chiederà che siano trasmessi i documenti in grado di provare che la convivenza dura già da alcuni anni e imporrà diverse condizioni (domicilio comune, dichiarazione di garanzia, obbligo di notifica ecc.). Agli stranieri sprovvisti di un permesso di dimora non è consentito lavorare in Svizzera. È previsto il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri delle coppie conviventi nell’ambito del ricongiungimento familiare.
Aspetti amministrativi
- le autorità del Paese straniero di residenza corrente
- la rappresentanza svizzera (consolato o ambasciata) presso cui si è iscritti. Il cambiamento di indirizzo può essere notificato direttamente allo sportello online
- la Posta, banche, assicurazioni, fornitori di energia elettrica e acqua ecc.
- Servizi agli abitanti del nuovo comune di residenza in Svizzera (entro 14 giorni dall’arrivo)
- le persone soggette a obbligo militare devono informare, entro 14 giorni dal cambio di residenza in territorio nazionale, il caposezione del relativo luogo di domicilio svizzero
Si è tenuti a comunicare il nuovo indirizzo presso:
Ai sensi della legge sull’assicurazione malattie (LAMal), l’assicurazione di base è obbligatoria per tutte le persone residenti in Svizzera. Entro tre mesi dall’elezione della residenza, le Svizzere e gli Svizzeri tornati in patria sono tenuti ad assicurarsi presso una cassa malati di loro scelta. L’adesione ha effetto retroattivo dalla data dell’elezione della residenza. Tale norma consente a tutti coloro che ritornano in Svizzera di aderire a un’assicurazione di base in qualunque momento e senza svantaggi (indipendentemente dall’età e senza riserve). L’autorità competente a livello federale è l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Di norma, chiunque rientri in Svizzera è nuovamente tenuto a versare i contributi all’AVS/AI svizzera. In caso di domande, contattare le casse di compensazione AVS e gli uffici AI oppure la Cassa svizzera di compensazione (CSC).
Tramite l’elezione della residenza in patria, le Svizzere e gli Svizzeri all’estero sono in linea di principio soggetti all’obbligo di assicurazione svizzera. Per maggiori informazioni sul sistema svizzero di sicurezza sociale, rivolgersi all’autorità competente a livello federale, ovvero all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
L’aver già versato, prima del rientro in patria, contributi alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI obbligatoria o facoltativa, cassa pensioni del relativo datore di lavoro) riveste un notevole peso nel successivo calcolo dei diritti alla rendita. La Svizzera ha stipulato convenzioni bilaterali sull’assicurazione sociale con tutti gli Stati dell’UE/AELS così come con numerosi Paesi terzi. In tal modo, si garantiscono gli eventuali diritti alle prestazioni di assicurazioni sociali dell’(ex) Paese di residenza. Si consiglia di conservare con cura i documenti attestanti il pagamento dei contributi per l’assicurazione sociale.
Per informazioni in materia di diritto fiscale rivolgersi all’Amministrazione cantonale/comunale delle contribuzioni o a un consulente fiscale. L’autorità a livello federale è l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). In caso di domande in merito al diritto fiscale internazionale e in particolare alla doppia imposizione, è possibile rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
Licenza di condurre
Notificare l’arrivo entro 14 giorni al servizio della circolazione del Cantone di residenza e chiedere informazioni sulle modalità di conversione della licenza di condurre estera.
Servizio militare e servizio civile
Se uno svizzero residente all’estero rientra in patria, in linea di massima torna a essere soggetto senza alcuna restrizione all’obbligo militare in base all’età e all’idoneità. I soggetti obbligati a prestare il servizio militare devono annunciarsi presso il caposezione competente entro 14 giorni per essere riammessi al servizio militare. Fanno eccezione gli Svizzeri rimasti all’estero ininterrottamente per più di sei anni e il cui servizio presso l’Esercito non viene più richiesto. Ciononostante continueranno a sottostare all’obbligo militare, cioè saranno a tutti gli effetti suscettibili di prestare servizio civile e pagare la tassa di esenzione dall’obbligo. Le persone soggette all’obbligo del servizio civile devono annunciarsi presso l’ufficio regionale competente entro i 14 giorni successivi al rientro in Svizzera. I giovani svizzeri all’estero che fissano la loro residenza in Svizzera possono essere chiamati in servizio nell’Esercito fino al compimento del 25° anno di età. È possibile frequentare la scuola reclute fino all’età di 32 anni. Per eventuali domande riguardanti l’obbligo militare degli Svizzeri all’estero, rivolgersi per telefono o per iscritto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
Formazione
In Svizzera l’istruzione è regolamentata a livello cantonale. Per conoscere le modalità di iscrizione degli scolari occorre informarsi presso gli organi scolastici del futuro Comune svizzero di residenza. L’ufficio elencato qui sotto può consigliarti sull’istruzione postobbligatoria.
Ricerca di un impiego in Svizzera
Le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero possono lavorare in Svizzera senza necessità di un permesso di lavoro. Vanno tuttavia osservate le disposizioni per le professioni regolamentate. È opportuno chiarire le possibilità di impiego con l’ufficio regionale di collocamento (URC) competente in occasione di soggiorni in Svizzera.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) gestisce un sistema informativo comune per i posti vacanti in collaborazione con gli Uffici cantonali del lavoro preposti al collocamento e all’osservazione del mercato del lavoro (COLSTA= servizio di collocamento e statistica del mercato del lavoro). Le offerte, liberamente accessibili, sono pubblicate in Internet su «Job-Room.ch».
Disoccupazione e aiuto sociale
In tal caso, subito dopo il loro arrivo, le Svizzere e gli Svizzeri che ritornano dall’estero devono iscriversi all’Ufficio del lavoro del luogo di residenza scelto. Questa autorità assiste le persone in cerca d’impiego nel collocamento lavorativo.
- abbiano svolto un’attività lavorativa in Svizzera in qualità di dipendenti per almeno 12 mesi; o
- abbiano svolto un’attività lavorativa all’estero per almeno 12 mesi e in Svizzera per almeno 6 mesi, in entrambi i casi in qualità di dipendenti.
- presentare un attestato del datore di lavoro sulla durata del rapporto di lavoro all’estero
- rivendicare il diritto entro un anno dal rientro o dall’entrata in Svizzera
In linea di principio, le Svizzere e gli Svizzeri all’estero che vivono in uno Stato UE/AELS devono far valere i propri diritti nell’ultimo Paese in cui hanno esercitato un’attività lavorativa. In caso di rientro da uno Stato non UE/AELS, di norma hanno diritto a un’indennità di disoccupazione purché, nei 24 mesi che precedono l’iscrizione a una cassa di disoccupazione:
Queste condizioni valgono indipendentemente dal fatto che i periodi lavorativi in Svizzera siano precedenti alla partenza per l’estero o successivi al rientro in Svizzera. Ciò che conta è che i periodi lavorativi in Svizzera e all’estero risalgano ai 24 mesi precedenti all’iscrizione a una cassa di disoccupazione. Vanno inoltre osservate le seguenti condizioni:
È necessario chiarire in anticipo con la cassa di disoccupazione le questioni riguardanti il diritto all’AD e le eventuali prestazioni.
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI, art. 23 e art. 14 cpv. 3
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI, artt. 11-13, cpv. 2 e 3
In presenza di determinati requisiti, la Confederazione concede prestazioni assistenziali alle cittadine e ai cittadini svizzeri che non sono in grado di provvedere sufficientemente al loro sostentamento né con mezzi propri né con contributi privati o prestazioni di aiuto dello Stato di residenza. Ulteriori informazioni sono disponibili presso le rappresentanze svizzere all’estero o la Divisione Protezione consolare (Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero ASE) della Direzione consolare (DC) del DFAE.
Se si è già presa residenza in Svizzera, rivolgersi direttamente al Servizio sociale del Comune di residenza per consulenza e aiuto.
Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero
L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) dispone di un fondo che, a determinate condizioni, consente l’erogazione di un più modesto aiuto finanziario sotto forma di prestito senza interessi a favore delle Svizzere e degli Svizzeri che rientrano in patria. Una delle condizioni prevede che il rientro in Svizzera sia avvenuto al massimo un anno prima. Tale aiuto rappresenta un contributo finalizzato, da una parte, al superamento delle situazioni di difficoltà e dall’altra alla reintegrazione (p. es. frequenza di un corso di lingua o di informatica o di uno dei programmi di reinserimento che aiutano a integrarsi in Svizzera). Questa sovvenzione deve essere considerata sussidiaria alle prestazioni assistenziali e/o all’assicurazione contro la disoccupazione.