L’Accordo del 1989 concernente l’assicurazione diretta consente alle imprese di assicurazione non vita (ad es. assicurazioni economia domestica, veicoli a motore, viaggio, responsabilità civile) di aprire e gestire succursali nel Paese di una delle Parti contraenti. A tal fine, l’Accordo stabilisce una serie di requisiti normativi che le imprese di assicurazione devono soddisfare per accedere all’attività assicurativa, tra cui il calcolo e l’adempimento delle esigenze in materia di capitale (solvibilità).
Negli ultimi anni, sia la Svizzera che l’UE hanno modernizzato i loro metodi per stabilire la solvibilità: la Svizzera ha introdotto nel 2011 il Test svizzero di solvibilità (SST), mentre l’UE applica dal 1° gennaio 2016 la direttiva Solvibilità II. L’Accordo modificato tiene conto di questi nuovi regimi basati sul rischio, sgravando così gli assicuratori non vita svizzeri e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, che in futuro dovranno applicare soltanto il SST per determinare il capitale di solvibilità.
A seguito dei diversi cicli di allargamento dell’UE in corso dal 2001, nell’Accordo saranno inoltre modificati l’elenco delle forme giuridiche ammesse per le imprese di assicurazione e il tasso di conversione applicabile euro-franco svizzero.
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