Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. Tra la Svizzera e Australia vi è accordo intergovernativo in campo della sicurezza, entrato in vigore il 1° gennaio 2008.

Previdenza per la vecchiaia

Le persone di età pari o superiore a 65 anni che risiedono in modo permanente in Australia da almeno dieci anni possono richiedere una rendita di vecchiaia. A tal fine, devono essere soddisfatti diversi requisiti. Per ulteriori informazioni su un eventuale diritto alla previdenza per la vecchiaia si prega di consultare il sito Internet del Dipartimento australiano dei servizi sociali (Department of Social Services). 

Assicurazione malattie e infortuni

Le persone straniere che hanno richiesto o sono già in possesso di un visto permanente (Permanent Visa) oppure sono residenti fiscali in Australia o svolgono un soggiorno temporaneo coperto da un’ordinanza ministeriale, possono iscriversi al programma nazionale di assicurazione malattie Medicare. 

A coloro che visitano l’Australia e non hanno accesso a Medicare si consiglia vivamente di stipulare una propria assicurazione sanitaria al fine di garantirsi una copertura completa per eventuali cure mediche e ospedaliere impreviste durante il soggiorno.

Una persona che ha bisogno di assistenza medica in Australia e non dispone di un’adeguata assicurazione sanitaria privata, è considerata paziente privato e deve pagare tutti i costi delle cure. Questo indipendentemente dal fatto che la persona in questione opti per una struttura sanitaria pubblica o privata. 

Previdenza professionale

In base alla legge sul risarcimento dei lavoratori (Workers Compensation), i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni che possono verificarsi sul lavoro o lungo il tragitto per recarvisi.

La previdenza professionale è regolamentata dai singoli Stati e territori dell’Australia.

La Workers Compensation è un tipo di prestazione assicurativa che fornisce un sostegno finanziario alle lavoratrici e ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o si ammalano a causa della loro attività lavorativa.

Garantisce alle lavoratrici e ai lavoratori contributi volti a coprire:

  • l’importo del salario finché le persone in questione non sono di nuovo in grado di lavorare;
  • le spese mediche e per la riabilitazione.

In tutti gli Stati e territori i datori di lavoro devono stipulare un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia per se stessi che per il loro personale

Dal 1992 in Australia è in vigore la Superannuation, una previdenza professionale obbligatoria per le lavoratrici e i lavoratori.

Questo sistema previdenziale prevede agevolazioni fiscali sia per le cittadine e i cittadini australiani sia per le persone straniere. Per la maggior parte delle persone, la Superannuation decorre dall'inizio dell'attività lavorativa; il datore di lavoro versa una percentuale del salario in un apposito fondo pensionistico (Super fund). Il Super fund investe e gestisce le somme versate fino al pensionamento della lavoratrice o del lavoratore.

Assicurazione contro la disoccupazione

Il sistema di sicurezza sociale australiano prevede, a diverse condizioni, aiuti finanziari per il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il sistema, amministrato dal Department of Social Services, è concepito per sostenere le persone che non sono in grado di mantenersi da sole, o che non sono completamente autosufficienti, attraverso contributi e assistenza mirati. Informazioni sul sistema australiano di assicurazione contro la disoccupazione sono disponibili sul sito Internet del Governo australiano. 

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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