La Svizzera e la Repubblica del Kosovo cooperano già nell'indagare e perseguire reati, attualmente sulla base dei loro rispettivi diritti nazionali. Il trattato bilaterale di assistenza giudiziaria istituisce ora una base integrale di diritto internazionale per incoraggiare e agevolare la cooperazione in materia penale tra le autorità giudiziarie dei due Stati.
Il trattato bilaterale di assistenza giudiziaria riprende i principi cardine della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale. Semplifica e accelera la procedura di assistenza giudiziaria riducendo i requisiti formali, ad esempio rinunciando alle autenticazioni, e specificando i requisiti materiali per le domande di assistenza giudiziaria, in particolare in materia di protezione dei dati. Il trattato designa inoltre le autorità centrali di entrambi i Paesi da interpellare per l'espletamento delle domande di assistenza giudiziaria. Per quanto riguarda i diritti umani, anche il Kosovo applica gli standard della CEDU e la Svizzera può, se ne sospetta la violazione, rifiutarsi di prestare assistenza giudiziaria.
È la prima volta che un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria contempla la possibilità di istituire squadre investigative comuni, strumento introdotto nella legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale il 1° luglio 2021.
Il trattato entrerà in vigore non appena entrambi gli Stati adempiono le condizioni previste dai rispettivi diritti nazionali. In Svizzera è necessaria l'approvazione del Parlamento, eventualmente seguita dal referendum facoltativo, come d'uso per questo tipo di accordo. L'attuazione non richiede alcuna modifica legislativa.
Indirizzo per domande:
Barbara Kammermann, Ufficio federale di giustizia, T +41 58 481 01 56, barbara.kammermann@bj.admin.ch