Controlli all’esportazione
La Svizzera controlla l’importazione, l’esportazione, il transito e la mediazione di beni. Attua direttive internazionali per prevenire la proliferazione di armi di distruzione di massa e l’accumulo di armi convenzionali, nonché per applicare apposite sanzioni. Il controllo delle esportazioni di materiale bellico serve anche ad adempiere agli obblighi internazionali e a tutelare gli interessi di politica estera e di sicurezza.
Il controllo dei trasferimenti di beni e tecnologie è uno strumento importante per impedire la diffusione di armi di distruzione di massa, il commercio incontrollato di armamenti convenzionali e la diffusione indesiderata di tecnologie rilevanti e beni immateriali come il know-how. I controlli sulle esportazioni sostengono l’attuazione degli impegni derivanti dai trattati multilaterali sul controllo degli armamenti, in particolare il Trattato sul commercio delle armi, il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, la Convenzione sulle armi chimiche, la Convenzione sulle armi biologiche e la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
I controlli sulle esportazioni della Svizzera si basano anche sui quattro regimi di controllo internazionali non vincolanti dal diritto internazionale (Gruppo Australia, Gruppo dei paesi fornitori di tecnologia nucleare, Regime di controllo della tecnologia missilistica e Accordo di Wassenaar). La Svizzera è membro di tutti questi regimi di controllo delle esportazioni. I 30-50 Stati partecipanti ai rispettivi regimi concordano elenchi dettagliati di beni al fine di stabilire criteri uniformi di controllo delle esportazioni.
Sono controllate le seguenti categorie:
- beni oggetto di sanzioni
- beni nucleari
- beni utilizzabili a fini civili e militari
- materiale d’armamento (soprattutto beni militari e materiale bellico)
- beni che potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo, la fabbricazione o la diffusione di armi di distruzione di massa (catch-all)
Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e, per determinati beni nucleari, dall’Ufficio federale dell’energia (UFE).
Controlli all’esportazione e sanzioni
Il DFAE svolge un ruolo previsto dalla legge nell'ambito della procedura di autorizzazione e mette a disposizione la propria competenza ove necessario.. Il Dipartimento viene consultato sulle singole domande di autorizzazione di materiale bellico e di beni soggetti alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. Una volta effettuata la valutazione, prende posizione nei confronti della SECO.
Il DFAE, la SECO e le altre autorità coinvolte collaborano per garantire che la Svizzera adempia i suoi obblighi internazionali e che gli affari con l’estero nel settore del materiale bellico siano in sintonia con la politica estera della Svizzera.
Controllo di materiale bellico
Gli affari con l’estero, ossia l’esportazione, il transito, il commercio e la mediazione di materiale bellico o il trasferimento di beni immateriali richiedono un’autorizzazione specifica della SECO. Sulle domande decide la SECO d’intesa con il DFAE, in collaborazione con altri dipartimenti a seconda del contenuto.
Controllo degli armamenti, SECO
Il DFAE valuta nel caso specifico se un affare con l’estero è conforme al diritto internazionale pubblico, agli obblighi internazionali e ai principi della politica estera svizzera e, una volta conclusa questa analisi dei rischi, prende posizione nei confronti della SECO
L’analisi interna del DFAE si basa sui criteri per l’autorizzazione prescritti dalla legge. Sono in particolare oggetto di valutazione:
- il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale
- la situazione dei diritti umani nel Paese destinatario
- un’eventuale contraddizione con l’impegno della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
- il rischio di un uso improprio del materiale da parte del destinatario finale
- il rischio di un trasferimento a un destinatario finale indesiderato
Oltre a valutare le domande, il DFAE si impegna anche in processi multilaterali, in affari di politica interna e in progetti di legiferazione. In questo ambito collabora strettamente con la SECO.
Controllo dei beni nucleari, dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni soggetti a controlli nazionali
Per l’esportazione, l’importazione e il transito di beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari (beni a duplice impiego o dual-use), beni militari speciali e beni soggetti a controlli nazionali secondo la legge sulle armi o la legge sugli esplosivi è necessaria un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o, per determinati beni nucleari, dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). La SECO sottopone alcuni casi per decisione al cosiddetto gruppo di controllo delle esportazioni, composto dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Viene consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).
Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing), SECO
Il DFAE valuta singolarmente le domande sottopostegli per consultazione, procede a un’analisi dei rischi sulla base dei criteri di rifiuto previsti dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e prende posizione nei confronti della SECO.
Oltre a valutare le domande, il DFAE è anche coinvolto in processi multilaterali, affari di politica interna e progetti di legiferazione. In questo ambito è in stretto contatto con la SECO.
Politica dei controlli delle esportazioni Dual-Use, SECO
Per saperne di più

Disarmo e non proliferazione
La Svizzera si impegna affinché le armi di distruzione di massa siano completamente eliminate (disarmo) o perlomeno non si diffondano ulteriormente (non proliferazione).