Divieto e limitazione di armi
Il diritto internazionale umanitario vieta o limita lo sviluppo, la detenzione e l’uso di talune armi.
Prescrizioni generali
Il diritto internazionale umanitario vieta o limita lo sviluppo, la detenzione e l’uso di determinate armi. Sono messe al bando:
- armi che portano inevitabilmente alla morte
- armi che provocano ferite o sofferenze inutili
- armi che non possono essere dirette contro un obiettivo militare determinato o il cui effetto non può essere limitato conformemente alle disposizioni del diritto internazionale umanitario
- armi che causano danni gravi, estesi e persistenti all’ambiente naturale
Sulla base di questi quattro criteri gli accordi internazionali vietano esplicitamente molti tipi di armi, tra i quali rientrano le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi laser accecanti, i proiettili Dum-Dum come pure le armi biologiche e quelle chimiche. Alcuni di questi divieti sono ormai parte integrante del diritto internazionale consuetudinario.
L’impiego di armi nel contesto di un conflitto armato è soggetto ai limiti delle regole e dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, che prescrive inoltre quali misure devono essere prese per contenere le ripercussioni delle ostilità sulla popolazione e sui beni civili. Le regole principali del diritto umanitario internazionale relative all’uso di armi sono:
- l’obbligo di distinguere tra beni civili e obiettivi militari
- il divieto di condurre attacchi indiscriminati
- l’obbligo di rispettare il principio della proporzionalità
- l’obbligo di prendere le precauzioni necessarie per limitare il più possibile gli effetti di un attacco sulla popolazione civile
Queste norme fanno parte del diritto internazionale consuetudinario e pertanto si applicano a tutte le parti in conflitto, Governi o gruppi armati non statali, indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia o meno aderito a un trattato internazionale in questo ambito.
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