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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario (DIU) è un insieme di regole volte a limitare gli effetti dei conflitti armati. Disciplina la condotta delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti. Si applica a ogni tipo di conflitto armato, internazionale o non internazionale, indipendentemente dalla legittimità e dalle ragioni del ricorso alla forza.

Obblighi delle parti in conflitto derivanti dal diritto internazionale umanitario

  • persone e beni civili non possono essere attaccati in nessuna circostanza. Le parti in conflitto devono sempre distinguere gli «obiettivi militari» dai civili o dai beni di carattere civile
  • l’attacco contro obiettivi militari è vietato se si prevedono perdite sproporzionate tra la popolazione civile o danni sproporzionati a oggetti civili o all’ambiente. In caso di attacco, le parti in conflitto devono adottare tutte le misure possibili per proteggere la popolazione e i beni civili
  • l’uso di civili come scudi umani è proibito
  • l’abuso degli emblemi delle Convenzioni di Ginevra è vietato
  • le armi che colpiscono in maniera indiscriminata e provocano sofferenze inutili o gravi danni ambientali sono vietate. Tra queste si includonole armi biologiche e chimiche, le armi laser accecanti o le palle che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano.

Fonti giuridiche del diritto internazionale umanitario

  • Le quattro Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi tutelano le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità. È vietato maltrattare i civili internati, i prigionieri di guerra o altre persone vulnerabili. I feriti devono essere portati in salvo e curati.
  • Il primo Protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione dell’Aia del 1907, la Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche del 1980 e i relativi Protocolli delimitano i mezzi e i metodi di guerra.
  • La maggior parte degli obblighi relativi alla conduzione della guerra ha carattere consuetudinario.

Norme applicabili in funzione della tipologia di conflitto

In una situazione di conflitto armato, compresa l’occupazione, tutte le parti in conflitto, ossia Stati e gruppi armati non statali, devono rispettare il diritto internazionale umanitario:

  • in caso di ostilità tra Stati (conflitti armati internazionali) si applicano le quattro Convenzioni di Ginevra, il primo Protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione dell’Aia del 1907 e il pertinente diritto consuetudinario
  • nei conflitti armati non internazionali le norme convenzionali applicabili sono relativamente poche: si limitano infatti all’articolo 3 comune a tutte le Convenzioni di Ginevra, al secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 e al pertinente diritto consuetudinario

Crimini di guerra

Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato da chiunque partecipi a un conflitto armato e non solo dalle parti in conflitto. Di regola, le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono considerate crimini di guerra. Sono considerati tali, in particolare:

  • la tortura e i trattamenti inumani inflitti ai prigionieri
  • lo stupro
  • gli attacchi contro la popolazione civile
  • i trasferimenti forzati di popolazioni contrari al dirittola presa di ostaggi
  • il reclutamento di bambini soldato

In caso di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, ogni Stato è tenuto a perseguire penalmente o a estradare in un altro Stato o deferire a una corte penale internazionale i presunti colpevoli affinché vengano perseguiti penalmente (principio aut dedere aut judicare).

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EDA Sektion Humanitäres Völkerrecht und internationale Strafjustiz
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