Legge sullo Stato ospite
La legge sullo Stato ospite e le sue ordinanze di applicazione permettono al Consiglio federale di condurre una politica di Stato ospite più trasparente, prevedibile e meglio orientata agli interessi della Svizzera. Allo stesso tempo, esse offrono ai beneficiari istituzionali presenti in Svizzera un quadro giuridico chiaro in materia di privilegi, immunità e facilitazioni.
Beneficiari
La legge sullo Stato ospite (LSO) definisce i potenziali beneficiari di privilegi, immunità, facilitazioni e aiuti finanziari, nell’ambito del diritto internazionale. Essa stabilisce anche le condizioni che devono essere adempiute per la concessione di uno statuto particolare e per l’attribuzione di aiuti finanziari. I privilegi e le immunità derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono contemplati da numerose convenzioni internazionali. Sul piano finanziario, la legge consente al Consiglio federale di continuare la prassi instaurata già da parecchi anni.
Estensione
L’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp) disciplina l’estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordati in funzione del tipo di beneficiario istituzionale, le condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie, le procedure applicabili all’acquisto di immobili da parte di beneficiari istituzionali e le modalità di concessione degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno. L’OSOsp sancisce la pratica già consolidata da tempo in Svizzera, in conformità al diritto internazionale, nell’ambito dell’applicazione della politica di Stato ospite.
Ordinanza sui domestici privati
L’ordinanza sui domestici privati (ODPr) disciplina le condizioni di entrata, di ammissione, di soggiorno e di lavoro in Svizzera dei domestici privati impiegati dalle persone beneficiarie di privilegi e immunità. Essa garantisce maggiore trasparenza e chiarezza sulle regole applicabili grazie a una regolamentazione dettagliata in merito, ad esempio, a contratto di lavoro, salario, assicurazioni e spese sanitarie. L’ODPr, sostituisce, nel suo campo di applicazione, i contratti tipo cantonali.
Genesi
Il ruolo della Svizzera quale Stato ospite è riconosciuto a livello mondiale, in particolare grazie alla «Ginevra internazionale». Per rafforzare questa posizione e permettere al Consiglio federale di realizzare una politica di Stato ospite più trasparente, prevedibile e meglio orientata agli interessi internazionali della Svizzera, il 22 giugno 2007 le Camere federali hanno adottato la LSO. In seguito, il 7 dicembre 2007, il Consiglio federale ha adottato l’OSOsp, che contiene le disposizioni d’esecuzione della legge. La LSO e l’OSOsp sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Adottata dal Consiglio federale il 6 giugno 2011, l’ODPr è in vigore dal 1° luglio 2011.
Indice
Link
- Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni,nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzeraquale Stato ospite(Legge sullo Stato ospite, LSO)
- Manuale della Missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali a Ginevra (en, fr)
- Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunitàe le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordatidalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
- Ordinanza sulle condizioni di entrata, di soggiornoe di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr)
Documenti

Regime dei privilegi e delle immunità diplomatici e consolari in Svizzera
Informazioni sui privilegi, le immunità e le facilitazioni delle ambasciate e dei consolati esteri in Svizzera.
Contatto
DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
Kochergasse 10
3003 Berna