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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Privilegi e immunità

Privilegi, immunità e agevolazioni

Le rappresentanze straniere, ossia le ambasciate, i posti consolari e le missioni permanenti, nonché le organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo concernente privilegi, immunità e facilitazioni, così come il loro personale e le persone autorizzate ad accompagnarlo, godono, conformemente al diritto internazionale e alle consuetudini internazionali, di determinati privilegi, immunità e facilitazioni.

Categorie di beneficiari

L’ambito delle immunità comprende diverse categorie di beneficiari, in particolare:

  • gli Stati
  • Rappresentanti degli Stati (comprese le capi e i capi di Stato, i capi di governo e i ministri degli affari esteri) e i membri delle missioni diplomatiche e consolari
  • le organizzazioni internazionali così come le persone chiamate in veste ufficiale presso loro

I privilegi e le facilitazioni comprendono in particolare:

  • l’immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione, che può essere limitata agli atti compiuti nell’esercizio di funzioni ufficiali, nonché l’inviolabilità personale e del domicilio per determinate categorie di persone;
  • i privilegi doganali;
  • i privilegi fiscali;
  • l’esenzione dalle assicurazioni sociali e dalle assicurazioni obbligatorie svizzere, nonché l’accesso al mercato del lavoro svizzero per i familiari.

Le prerogative e le immunità derivano dal diritto internazionale consuetudinario o da trattati internazionali (bilaterali o multilaterali). La loro portata è determinata per ciascun beneficiario conformemente a tali norme.

Ambito bilaterale o multilaterale

Nell’ambito bilaterale rientrano le relazioni bilaterali che la Svizzera intrattiene con gli Stati esteri, in particolare attraverso le loro ambasciate e i loro consolati.

L’ambito multilaterale designa in particolare le relazioni tra gli Stati in seno alle organizzazioni internazionali, le missioni permanenti di tali Stati presso le organizzazioni internazionali, e le conferenze internazionali.

Il Protocollo DFAE è il punto di riferimento per l’ambito bilaterale, mentre alla Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali a Ginevra compete l’ambito multilaterale. Entrambi i servizi mettono a disposizione un manuale che fornisce informazioni sul regime di privilegi, immunità e facilitazioni applicabile ai beneficiari in questione. La Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri si occupa delle questioni giuridiche di principio legate ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni, nonché alla loro portata.

Testi di riferimento

Il regime di privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera si fonda in particolare sui seguenti testi:

Vista dell'interno della Casa Ovest del Governo Federale con una croce svizzera sul pavimento.

1 febbraio 2026

Regime dei privilegi e delle immunità diplomatici e consolari in Svizzera

Informazioni sui privilegi, le immunità e le facilitazioni delle ambasciate e dei consolati esteri in Svizzera.

1 febbraio 2026

Immunità dello Stato

L’immunità degli Stati protegge gli Stati dalla giurisdizione e dall’esecuzione forzata da parte di altri Stati. La Svizzera riconosce il concetto di immunità limitata.

1 febbraio 2026

Immunità dei rappresentanti dello Stato

I rappresentanti dello Stato all’estero beneficiano di un’immunità personale o funzionale che li protegge dai procedimenti penali. Esistono eccezioni, in particolare in caso di crimini gravi.

1 febbraio 2026

Immunità delle organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali godono dell’immunità al fine di salvaguardare la loro indipendenza. Anche i loro rappresentanti e funzionari beneficiano di privilegi speciali a seconda del loro statuto.

1 febbraio 2026

Legge sullo Stato ospite

La legge sull’État ospite disciplina i privilegi, le immunità e i contributi finanziari concessi ai beneficiari istituzionali in Svizzera e garantisce una politica trasparente.

Contatto

Sezione Diritto diplomatico e consolare
DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
Kochergasse 10
3003 Berna