Privilegi e immunità
Privilegi, immunità e agevolazioni
Le rappresentanze straniere, ossia le ambasciate, i posti consolari e le missioni permanenti, nonché le organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo concernente privilegi, immunità e facilitazioni, così come il loro personale e le persone autorizzate ad accompagnarlo, godono, conformemente al diritto internazionale e alle consuetudini internazionali, di determinati privilegi, immunità e facilitazioni.
Categorie di beneficiari
L’ambito delle immunità comprende diverse categorie di beneficiari, in particolare:
- gli Stati
- Rappresentanti degli Stati (comprese le capi e i capi di Stato, i capi di governo e i ministri degli affari esteri) e i membri delle missioni diplomatiche e consolari
- le organizzazioni internazionali così come le persone chiamate in veste ufficiale presso loro
I privilegi e le facilitazioni comprendono in particolare:
- l’immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione, che può essere limitata agli atti compiuti nell’esercizio di funzioni ufficiali, nonché l’inviolabilità personale e del domicilio per determinate categorie di persone;
- i privilegi doganali;
- i privilegi fiscali;
- l’esenzione dalle assicurazioni sociali e dalle assicurazioni obbligatorie svizzere, nonché l’accesso al mercato del lavoro svizzero per i familiari.
Le prerogative e le immunità derivano dal diritto internazionale consuetudinario o da trattati internazionali (bilaterali o multilaterali). La loro portata è determinata per ciascun beneficiario conformemente a tali norme.
Ambito bilaterale o multilaterale
Nell’ambito bilaterale rientrano le relazioni bilaterali che la Svizzera intrattiene con gli Stati esteri, in particolare attraverso le loro ambasciate e i loro consolati.
L’ambito multilaterale designa in particolare le relazioni tra gli Stati in seno alle organizzazioni internazionali, le missioni permanenti di tali Stati presso le organizzazioni internazionali, e le conferenze internazionali.
Il Protocollo DFAE è il punto di riferimento per l’ambito bilaterale, mentre alla Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali a Ginevra compete l’ambito multilaterale. Entrambi i servizi mettono a disposizione un manuale che fornisce informazioni sul regime di privilegi, immunità e facilitazioni applicabile ai beneficiari in questione. La Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri si occupa delle questioni giuridiche di principio legate ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni, nonché alla loro portata.
Testi di riferimento
Il regime di privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera si fonda in particolare sui seguenti testi:
- legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) e sua ordinanza di applicazione del 7 dicembre 2007 (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp);
- accordi in materia di privilegi, immunità e facilitazioni conclusi con le varie organizzazioni internazionali;
- Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, applicata per analogia alle missioni permanenti;
- Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
- prassi delle autorità svizzere che disciplina le questioni non trattate nei testi citati.
Indice
Link
- Manuale della Missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali a Ginevra (en, fr)
- Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni,nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzeraquale Stato ospite(Legge sullo Stato ospite, LSO)
- Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunitàe le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordatidalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
- Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
- Sentenze del Tribunale federale riguardanti l’immunità degli Stati (120 II 400) (fr)
- Sentenze del Tribunale federale riguardanti l’immunità degli Stati (124 II 382) (fr)
- Convenzione europea sull’immunità degli Stati
- Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
Documenti

Regime dei privilegi e delle immunità diplomatici e consolari in Svizzera
Informazioni sui privilegi, le immunità e le facilitazioni delle ambasciate e dei consolati esteri in Svizzera.
Contatto
DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
Kochergasse 10
3003 Berna