(V9)
I minori titolari di un passaporto collettivo rilasciato secondo l’Accordo europeo del 16 dicembre 1961 sono dispensati dall’obbligo del visto.
(V12)
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Sottostanno all’obbligo del visto:
le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto.
(M: D, S, SP)
Esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che viaggiano per i seguenti scopi: missione ufficiale o altri scopi senza attività lucrativa.