La Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna sostituisce il vecchio accordo in materia di responsabilità del 1988. In termini di contenuto, i limiti di responsabilità sono stati adeguati al rincaro ed è stata introdotta la possibilità di rivederli in futuro con una procedura semplificata. Al fine di uniformare il regime di responsabilità, la Convenzione è ora aperta a tutti gli Stati. Finora era consentito aderire alla Convenzione solo alla Germania, alla Francia, ai Paesi Bassi, al Belgio e alla Svizzera.
A seguito della revisione della Convenzione, la legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) deve essere modificata. Il suo articolo 126 capoverso 2 rimanda alla Convenzione del 1988 in materia di responsabilità e, con l’accettazione del progetto, dovrà essere adeguato.
La Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna è integrata dal divieto di degassaggio delle cisterne. Questo divieto richiede l’adeguamento di diversi punti della Convenzione. Oltre al divieto generale di degassaggio, sono state accolte disposizioni che attribuiscono al noleggiatore l’onere dei costi del degassaggio, in linea con il principio di causalità soggiacente alla Convenzione.
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