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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Turchia: Ingresso e soggiorno

Le disposizioni relative all’ingresso e ai visti possono cambiare in qualsiasi momento. La competente rappresentanza diplomatica o consolare (ambasciata o consolato) della Turchia è in grado di fornire tutte le informazioni vincolanti sulle norme attualmente in vigore.

Oltre a leggere le informazioni del DFAE – che sono selettive e non hanno alcuna pretesa di completezza – si prega di consultare sempre le disposizioni del Paese di destinazione. Secondo l’articolo 5 della legge sugli Svizzeri all’estero, chiunque prepari e svolga un soggiorno all’estero oppure eserciti un’attività all’estero ne risponde in prima persona.

Rappresentanza competente della Turchia

Varie informazioni sulle disposizioni vigenti in materia di ingresso e visti.

Rappresentanze e Consigli di viaggio DFAE

IInformazioni sulle rappresentanze del DFAE all’estero e sui Consigli di viaggio per la Turchia.

L’immagine mostra il Bosforo e la Moschea Blu di Istanbul.

Alle straniere e agli stranieri che si recano in Turchia si consiglia vivamente di leggere la normativa sui visti vigente nel Paese. Le disposizioni in materia di visti in un Paese possono differire a seconda dello scopo del viaggio, se per motivi turistici, professionali o di studio. La normativa turca sui visti può cambiare in virtù del principio di reciprocità. Alcune persone con cittadinanza straniera sono esenti dall’obbligo di visto per viaggi turistici e professionali, altre ricevono un visto elettronico, e altre ancora devono richiedere un visto tramite le rappresentanze turche all’estero.

Stando all’Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, le cittadine e i cittadini svizzeri possono entrare in Turchia con i loro documenti d’identità nazionali. Le persone titolari di un passaporto ordinario o ufficiale sono esenti dall’obbligo di visto per viaggi fino a 90 giorni. Secondo la legge turca sugli stranieri e la protezione internazionale (Law of Foreigners and International Protection n. 6458), il permesso di soggiorno è un documento con cui le autorità competenti autorizzano le persone con cittadinanza straniera a soggiornare in Turchia. Il permesso di soggiorno specifica la località e il periodo di tempo.

Le persone con cittadinanza straniera che desiderano soggiornare in Turchia per un periodo superiore ai 90 giorni o alla durata consentita in virtù del loro visto o dell’esenzione dall’obbligo di visto devono richiedere, imperativamente tramite l’apposito sistema elettronico, il tipo di permesso di soggiorno per il quale ritengono di soddisfare i requisiti. Le persone che hanno compilato la richiesta devono annunciarsi presso le direzioni provinciali/distrettuali competenti per la gestione dell’immigrazione nella provincia in cui vivono.

Chi intende trascorrere la pensione in Turchia deve richiedere un visto o un permesso di soggiorno presso la rappresentanza turca competente. Occorre fondamentalmente dimostrare di disporre di un’assicurazione malattie e di risorse finanziarie sufficienti (p. es. conferma della rendita di vecchiaia, conto risparmio con un saldo minimo). Si consiglia di chiarire con la rappresentanza turca quali documenti è necessario presentare nel caso specifico.

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d’Europa

Maggiori informazioni.

Legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale (inglese)

Maggiori informazioni.

Visti per la Turchia

Le norme di ingresso e di visto possono cambiare in qualsiasi momento. La missione diplomatica o consolare competente (ambasciata o consolato) del Paese di destinazione fornirà informazioni vincolanti sulle norme vigenti in materia di ingressi e visti.

Di quale visto ho bisogno? (inglese)

Potete trovare informazioni sui visti e risposte a domande sull'immigrazione sul sito web delle autorità turche.

Richiesta di visto online (inglese)

È possibile richiedere un visto direttamente online.

Dove posso ottenere informazioni?

Informazioni vincolanti sulle norme in materia di ingressi e visti validi possono essere ottenute presso la rappresentanza diplomatica o consolare della Turchia.

Annunciarsi alla rappresentanza svizzera

Obblighi

Le Svizzere e gli Svizzeri che si trasferiscono all’estero devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera (ambasciata o consolato) nel Paese di destinazione entro 90 giorni dalla data di notifica della propria partenza all’ultimo Comune di domicilio in Svizzera, o di persona o attraverso lo sportello online. Per l’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero è necessario presentare un documento valido (passaporto o carta d’identità), il certificato di avvenuta notifica di partenza e, se disponibile, l’atto d’origine.

Sportello online

Diritti

Annunciarsi è gratuito e permette di essere contattati in caso di emergenza, facilita le formalità (p. es. il rilascio di documenti di identità o la registrazione di cambiamenti dello stato civile) e aiuta a non perdere i contatti con la Svizzera. Le persone iscritte nel registro di una rappresentanza svizzera all’estero ricevono gratuitamente la «Schweizer Revue» (in Italia, la «Gazzetta Svizzera») e possono partecipare (su richiesta), una volta raggiunta la maggiore età, alle votazioni e alle elezioni in Svizzera.

Gazzetta Svizzera (francese)

La «Gazzetta Svizzera» è una rivista d’informazione per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero.

Vaccinazioni e sanità

Le raccomandazioni sulle vaccinazioni e le informazioni aggiornate in merito alle malattie infettive si trovano sul sito di Healthy Travel, il servizio di consulenza per la medicina dei viaggi. Si prega di informarsi sulle raccomandazioni di vaccinazione prima della partenza.

Healthy Travel

Le raccomandazioni di vaccinazione possono essere richieste al servizio di consulenza per la medicina dei viaggi Healthy Travel.

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