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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Emendamenti allo Statuto di Roma

La Svizzera ha ratificato tutti e sette gli emendamenti allo Statuto di Roma. Tali emendamenti attribuiscono alla Corte penale internazionale la competenza per il crimine di aggressione, ampliano la fattispecie dei crimini di guerra o eliminano la possibilità per i nuovi Stati parte di ritardare temporalmente la competenza della Corte per i crimini di guerra.

Ampliamento delle competenze della CPI

Lo Statuto di Roma definisce il ruolo e le competenze della Corte penale internazionale (CPI) e i crimini che persegue. Gli emendamenti allo Statuto di Roma, aperti alla ratifica di tutti gli Stati parte, completano ed estendono le competenze della Corte penale internazionale come segue.

(1) Crimine di aggressione

Con l’emendamento adottato a Kampala nel 2010 sul crimine di aggressione è stata istituita la competenza della Corte penale internazionale (CPI) per tale crimine. In questo modo, i decisori di alto livello responsabili di atti di aggressione in violazione del divieto generale dell’uso della forza sancito nella Carta delle Nazioni Unite possono essere chiamati a risponderne.

Le regole relative all’esercizio della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione presentano tuttavia, rispetto a quelle sugli altri tre crimini fondamentali (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra), ulteriori restrizioni. La Svizzera si impegna per la rimozione di tali ostacoli e per un’armonizzazione delle regole di competenza della CPI. A tal fine, gli Stati parte dello Statuto di Roma si sono riuniti in una sessione straordinaria a New York nel luglio 2025 e, al termine di essa, hanno adottato una risoluzione con la quale si impegnano a rafforzare la giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione, con una nuova sessione straordinaria prevista per il 2029 e una sessione intermedia nel 2027.

(2) Estensione della fattispecie dei crimini di guerra

La fattispecie dei crimini di guerra è stata ampliata con cinque emendamenti.

(a) Emendamenti del 2010 e del 2017

Dal 2010, la Corte penale internazionale (CPI) è competente anche per perseguire l’uso di veleni o armi avvelenate, di gas e di sostanze o dispositivi simili, nonché di proiettili dum-dum, nelle guerre civili e non solo nei conflitti armati internazionali.

Tre emendamenti del 2017 hanno poi qualificato come crimini di guerra l’uso di armi biologiche, di munizioni a frammentazione non rilevabili ai raggi X e di armi laser accecanti.

(b) Iniziativa svizzera: la fame come crimine di guerra nei conflitti civili

Su iniziativa della Svizzera, dal 2019 l’affamamento intenzionale dei civili mediante la privazione dei mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza – incluso l’ostacolo deliberato agli aiuti umanitari – è considerato un crimine di guerra anche nei conflitti armati non internazionali (guerre civili). Ciò è rilevante poiché, dalla fine della Seconda guerra mondiale, la maggior parte dei conflitti armati – compresi quelli che hanno causato carestie di massa – sono stati guerre civili. Questo emendamento promosso dalla Svizzera rappresenta un importante successo nel movimento globale per eliminare l’uso del cibo come arma di guerra e rafforzare la responsabilità di coloro che privano i più vulnerabili delle risorse vitali.

(3) Abolizione della giurisdizione differita per i crimini di guerra

L’emendamento adottato nel 2015 ha abrogato la disposizione transitoria che consentiva a un nuovo Stato parte di escludere, per un periodo di sette anni, la giurisdizione della CPI sui crimini di guerra.

Impegno della Svizzera per il rafforzamento della CPI

La Svizzera si è impegnata, nella lotta contro l’impunità, per l’ampliamento delle competenze della Corte penale internazionale (CPI). La lotta contro i reati contemplati da questi emendamenti rappresenta un contributo importante a diversi obiettivi chiave della politica estera svizzera, sanciti nella Costituzione federale:

  • Promozione della convivenza pacifica dei popoli
  • Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale
  • Riduzione del bisogno e della povertà nel mondo

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