L’art. 46 e l’allegato 2 dell’Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (ODI, RS 143.11) definisce le tasse da riscuotere. Gli importi sono riscossi nella valuta determinata dalla rappresentanza svizzera.
Emolumenti e altri costi
La rappresentanza svizzera si riserva il diritto di modificare gli importi in qualsiasi momento in base all’andamento del tasso di cambio.