Formazione e diplomi
Ai sensi dell'articolo 66 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) rilascia libretti di navigazione a marittimi con cittadinanza svizzera. La necessità del libretto deve essere comprovata dal richiedente o, più precisamente, dal suo datore di lavoro.
In Svizzera non vi sono istituzioni che offrono corsi o formazioni nel settore della navigazione marittima conformemente alle esigenze richieste dalla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW). Per tale ragione l'USNM non rilascia Certificates of Competency (CoC) né Certificates of Proficiency (CoP) secondo gli ampliamenti della Convenzione STCW entrati in vigore nel 2010 (emendamenti di Manila 2010). I CoC (per tutte le navi) e i CoP (per le petroliere) ottenuti all'estero vengono riconosciuti per il servizio a bordo di navi battenti bandiera svizzera (un endorsement sarà rilasciato su richiesta).
L'Ufficio svizzero della navigazione marittima rammenta ai marittimi e alle persone interessate che tutti i corsi e i certificati necessari devono essere ottenuti all'estero, in uno dei Paesi che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha iscritto nella lista di Stati garanti dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW (lo Stato membro dell'IMO deve attuare le disposizioni delle regole I/7 e I/8).