Se vi sentite molestati o molestate sessualmente, contattate uno dei servizi di informazione o consulenza indicati. Vi verranno spiegate le varie procedure possibili, sia informali che formali. L’obiettivo è porre fine il prima possibile alle molestie sessuali.
Procedura
Procedura informale
Per quanto possibile, vi raccomandiamo di reagire immediatamente e di comunicare in modo inequivocabile alla persona molestatrice, oralmente o per iscritto, che il suo comportamento è indesiderato e non tollerato.
In quanto persone oggetto di molestie sessuali potete rivolgervi in qualsiasi momento ai servizi indicati qui di seguito, che vi forniranno informazioni, consulenza e supporto.
Servizi esterni, che garantiscono l’anonimato:
- Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers)
- Organo di mediazione per il personale federale
- Servizi specializzati esterni in Svizzera e all’estero
Servizi interni, che garantiscono la riservatezza:
- Superiore
- Consulenza RU DFAE
- Compliance Office del DFAE
Procedura formale
La procedura formale inizia non appena vi rivolgete in quanto persone lese al capo di Personale DFAE (oppure, se fate parte del personale locale, al o alla capomissione) e chiedete al datore di lavoro, con piena cognizione di causa, di avviare una procedura formale. La vostra richiesta viene elaborata dal datore di lavoro (capo di Personale DFAE) per una valutazione e per l’apertura di un’indagine, che può essere commissionata all’esterno. Sulla base dei risultati dell’indagine il datore di lavoro prenderà i provvedimenti necessari, che possono essere di natura disciplinare o arrivare fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se in precedenza avete contattato in modo informale un altro ufficio o un’altra persona (la vostra o il vostro diretto superiore, Consulenza RU del DFAE o il Compliance Office del DFAE tramite la piattaforma di whistleblowing) e la vostra situazione è già stata discussa a tale livello, potete anche chiedere all’ufficio o alla persona in questione di trasmettere la vostra richiesta al capo di Personale DFAE (oppure al o alla capomissione) per una valutazione e per l’apertura di un’eventuale indagine formale.
Per il DFAE, la protezione delle vittime ha la priorità. Tuttavia, in caso di procedura formale devono essere rispettati anche i diritti della persona accusata. Per questo i servizi che trattano le denunce agiscono con la massima discrezione. In quanto persone che presentano la denuncia, avete il diritto di essere rappresentati o rappresentate da un avvocato o da un’organizzazione appropriata per tutta la durata del procedimento.
Una volta avviata l’inchiesta, il DFAE, in quanto datore di lavoro, può adottare parallelamente misure provvisorie per porre immediatamente fine alle molestie sessuali e migliorare la situazione. Una possibilità è, per esempio, quella di prevedere due luoghi di lavoro separati per le persone coinvolte.
Azione legale
Oltre alla procedura informale o formale, in quanto persone oggetto di molestie sessuali avete a disposizione anche le seguenti possibilità:
a) procedura secondo la legge federale sulla parità dei sessi (LPar)
b) azione civile
c) procedimento penale
Se le molestie sessuali sono avvenute all'estero, gli eventuali procedimenti sono disciplinati dal diritto locale.
Merita una menzione speciale la procedura secondo la LPar. In quanto persone oggetto di molestie sessuali potete rivolgervi alla commissione di conciliazione dell’Amministrazione federale nel quadro della procedura informale per ricevere informazioni e consulenza (vedi sopra). Potete anche presentare alla suddetta commissione una richiesta di conciliazione. Inoltre, in caso di discriminazione per molestie sessuali potete chiedere all’autorità competente di prima istanza di prendere una decisione (art. 5 cpv. 1 LPar) per:
- proibire o far omettere una discriminazione imminente
- far cessare una discriminazione attuale
- accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti
Prima di presentare un ricorso contro questa decisione presso il tribunale competente, è possibile inoltrare una richiesta di conciliazione alla commissione di conciliazione entro il termine di ricorso previsto (30 giorni). La presentazione di una richiesta di conciliazione sospende il decorso del termine di ricorso. Se la conciliazione fallisce, il termine di ricorso ordinario ricomincia a decorrere con la notifica del processo verbale.
Fatevi consigliare! Trovate tutti i contatti alla rubrica «Servizi di informazione e consulenza».