Le pagine di dettaglio sui trattati sono disponibili soltanto in francese, ma contengono le notifiche e i testi dei trattati nelle rispettive lingue originali.

Trovate per ogni singolo trattato le seguenti informazioni:

  • testi originali
  • lista delle parti contraenti
  • riserve e dichiarazioni
  • notifiche del depositario

Funzioni del depositario

Le funzioni del depositario si limitano essenzialmente alla ricezione, all’esame formale, alla trasmissione e alla custodia delle comunicazioni e degli atti degli Stati parte, attuali o futuri. Il depositario può altresì controllare il rispetto delle condizioni formali alle quali gli Stati devono attenersi in merito a un determinato atto. Per esempio, può respingere uno strumento di adesione qualora non sia stato firmato da una persona debitamente autorizzata ai sensi del diritto internazionale oppure verificare nel caso specifico che le condizioni per l’adesione a un trattato siano effettivamente adempiute.

Non è invece compito del depositario effettuare un controllo materiale degli atti presentati. Tale competenza appartiene esclusivamente agli Stati parte. Per esempio, la rassegna dell’ammissibilità materiale delle riserve formulate in merito a un trattato è unicamente compita degli Stati parte.

Qualora si tratti di esprimere un giudizio materiale su atti relativi a un trattato, il depositario che è contemporaneamente Stato parte deve garantire la distinzione tra il suo ruolo di depositario e la sua posizione di Stato parte. Il depositario dev’essere imparziale nell’esercizio delle sue funzioni (cf. art. 76–80 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati).

Ultima modifica 14.04.2023

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