Posto consolare di carriera ed exequatur per capo di posto consolare di carriera
La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari sancisce il regime applicabile allo stabilimento di relazioni consolari e posti consolari, alle funzioni consolari e alla nomina e ammissione dei capi di posti consolari.
Requisiti per l’apertura e il mantenimento di un posto consolare diretto da un funzionario consolare di carriera
In linea generale, le autorità svizzere applicano una politica restrittiva in questo ambito: la necessità oggettiva di disporre di un rappresentante ufficiale debitamente accreditato va dimostrata. Va illustrata l’importanza della comunità straniera e delle relazioni commerciali, turistiche, culturali e scientifiche, esistenti (statistiche) e future, tra lo Stato di invio e la nuova circoscrizione consolare, e vanno delineate le prospettive di sviluppo favorite dalla presenza di una rappresentanza ufficiale. Il DFAE si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento, anche dopo l’apertura di un posto, la necessità oggettiva di mantenerlo aperto.
Inoltre, essendo la Svizzera un Paese piccolo, oltre alla sezione consolare presso l’Ambasciata a Berna, in linea di principio è giustificato prendere in esame solo le domande di stabilimento di al massimo un posto consolare aggiuntivo per regione linguistica (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino).
La sede del posto consolare deve trovarsi in una capitale cantonale (ad eccezione del Cantone del Ticino, per il quale è previsto che – su domanda circostanziata – sia ammissibile come sede anche la città di Lugano). Per capitale cantonale si intendono il centro cittadino e i Comuni serviti dai trasporti pubblici urbani (sono esclusi i trasporti interurbani e regionali).
Qualsiasi cambiamento successivo dell’indirizzo del posto consolare richiede l’autorizzazione preventiva del Protocollo.
Le circoscrizioni consolari non possono sovrapporsi e devono coincidere con le frontiere cantonali.
La residenza ufficiale di una o un capoposto deve trovarsi nella città in cui ha sede il posto o in un Comune limitrofo (per le città di Ginevra e Basilea: nella città in cui ha sede il posto o in un Comune svizzero limitrofo).
La classe della o del capoposto deve corrispondere a quella della sua rappresentanza consolare, ossia console generale per un consolato generale e console per un consolato.
Il DFAE privilegia lo stabilimento di posti consolari di carriera o onorari: le autorità dei Paesi di invio sono pertanto pregate di non sottoporre al Protocollo domande relative a viceconsolati o agenzie consolari.
Procedura per lo stabilimento o il mantenimento di un posto consolare di carriera
La domanda di stabilimento di un posto consolare deve essere indirizzata al Protocollo per via diplomatica ed essere corredata dei seguenti dati:
- ragioni esplicite che giustificano la domanda (v. sopra, Requisiti per l’apertura);
- nome della capitale cantonale prevista quale sede del posto consolare;
- nomi dei Cantoni che dovrebbero costituire la futura circoscrizione consolare.
Procedura per la nomina di un capo di posto consolare di carriera
Se il DFAE acconsente allo stabilimento del posto consolare, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli per via diplomatica il fascicolo della candidata o del candidato cui intende affidarne la direzione, corredato dei seguenti documenti:
- un CV aggiornato e completo con una fotografia (cognome/i e nome/i, luogo e data di nascita, stato civile, cittadinanza/e, formazione e studi, percorso professionale, funzione attuale);
- fotocopia del passaporto (o dei passaporti, in caso di doppia cittadinanza);
- indirizzo previsto della sede del posto consolare.
Procedura di ammissione di un capo di posto consolare di carriera
Se il DFAE acconsente alla nomina della candidata o del candidato dello Stato di invio, il Protocollo invita l’Ambasciata a trasmettergli l’originale della lettera patente (in tedesco: Bestallungsschreiben, in francese: lettre de provision, in inglese: letter of commission). Nella lettera patente devono figurare i cognomi e nomi della o del capoposto nominato (come indicato sul passaporto), la classe (console generale o console), la categoria (di carriera), la circoscrizione consolare (elenco dei Cantoni interessati) e la sede del posto (capitale cantonale). La lettera patente deve essere intestata al Consiglio federale (e non alla o al presidente della Confederazione). Sulla base della lettera patente, il Protocollo sottopone la domanda di concessione dell’exequatur al Consiglio federale.
Exequatur
L’exequatur è trasmesso dal Protocollo all’Ambasciata, che lo consegna alla o al capoposto.
Entrata in Svizzera
L’Ambasciata deve consultare le prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità (lista 1, alla rubrica «Obbligo del visto per un soggiorno di oltre 90 giorni») della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), per sapere se il capo del posto consolare deve sollecitare un visto presso la competente ambasciata svizzera o se è esentato dall’obbligo del visto per entrare in Svizzera. .
Lista 1: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Registrazione presso il Protocollo, rilascio della carta di legittimazione e iscrizione nell’elenco dei membri del corpo consolare
Dopo l’arrivo in territorio svizzero del capo del posto consolare, l’Ambasciata indirizza al Protocollo una domanda di registrazione corredata di una fotocopia del passaporto e di una fotografia; la stessa procedura si applica alle persone autorizzate ad accompagnarlo (art. 20 cpv. 1 dell’ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp).
Art. 20 cpv. 1, OSOsp